Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine
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Art. 16 Disposizioni transitorie
La Convenzione si applica agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi dopo la sua entrata in vigore per lo Stato del giudice prescelto (par. 1).
Il paragrafo 2 contiene una norma transitoria supplementare per i procedimenti che si svolgono in uno Stato diverso da quello del foro prescelto: in questi casi, affinché la Convenzione sia applicabile, non deve essere soddisfatta solo la condizione del paragrafo 1; il procedimento deve anche essere stato avviato dopo l'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato del giudice adito. Si tratta principalmente di casi in cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione.
Art. 17 Contratti di assicurazione e di riassicurazione
I procedimenti inerenti ai contratti di assicurazione o di riassicurazione non sono esclusi dal campo di applicazione della Convenzione per il solo fatto che il contratto riguarda una materia cui non si applica la Convenzione (par. 1).
Secondo il paragrafo 2, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione concernente gli obblighi derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non possono essere limitati o negati per il fatto che il contratto di assicurazione riguarda un rischio escluso dalla Convenzione (lett. a) o che una decisione concede un risarcimento contemplato dall'articolo 11 (lett. b).
Art. 18 Esenzione dalla legalizzazione
Tutti i documenti trasmessi o rilasciati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 196144 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri sono esenti da legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente, compresa la postilla.
Art. 19 Dichiarazioni dirette a limitare la competenza giurisdizionale
Le parti di due Stati diversi spesso designano un giudice in uno Stato che considerano neutrale, senza che questo Stato sia altrimenti collegato alla controversia. L'articolo 19 si rivolge specificamente agli Stati che sono contrari a questa pratica. Secondo questa disposizione, uno Stato può dichiarare che i suoi giudici possono rifiutare di giudicare le controversie se né le parti né la controversia hanno alcun legame con lo Stato del giudice prescelto.
Art. 20 Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l’esecuzione
Secondo questa disposizione, uno Stato può dichiarare che i suoi giudici possono rifiutare di riconoscere o eseguire una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente se le parti erano residenti nello Stato richiesto e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti alla controversia, ad eccezione della sede del giudice prescelto, erano connessi solo con lo Stato richiesto. Poiché le fattispecie puramente interne devono essere escluse dal campo di applicazione della Convenzione, questa disposizione è necessaria perché ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 3 ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione una tale fattispecie sarebbe considerata