Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine

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arbitrali estere, conclusa il 10 giugno 195812, aveva raggiunto per gli accordi sugli arbitrati13.

Va anche sottolineato che il campo di applicazione della CFor è stato limitato nel corso dei negoziati per garantire la protezione delle parti socialmente deboli. Infatti, gli accordi di scelta del foro conclusi dai consumatori e dai lavoratori sono stati esclusi dal campo di applicazione della CFor, poiché vi sarebbe il rischio che i datori di lavoro e i fornitori professionali sfruttino la loro posizione negoziale più forte a scapito delle parti contraenti più deboli.

Grazie all’impegno della delegazione svizzera durante i negoziati, è stato possibile garantire la compatibilità della CFor con la CLug, d’importanza fondamentale per la Svizzera (cfr. anche n. 1.3), e con l'ordinamento giuridico svizzero.

In conclusione, per quanto riguarda l'esito dei negoziati va detto che il progetto di riconoscimento mondiale delle decisioni e di unificazione dei fori, iniziato nel 1992, non è ancora terminato. Con la Convenzione dell'Aia del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere in materia civile o commerciale14 è stata raggiunta un'altra pietra miliare nel campo del riconoscimento delle decisioni. Tuttavia, le questioni dei tribunali cui compete la decisione in merito a controversie legali e il trattamento di procedimenti paralleli tra le stesse parti in diversi Stati sono ancora in discussione15. Dopo che già nel 2014 l'Amministrazione federale aveva fatto delle prime precisazioni sulla CFor, ma poi le aveva sospese in vista della conclusione -allora ritenuta imminente- dei lavori della Conferenza dell'Aia, ora sembra sia giunto il momento di aderire alla CFor a prescindere dagli ulteriori negoziati della Conferenza dell'Aia.

1.3 Rapporto con altri atti normativi

In Svizzera gli accordi di scelta del foro sono disciplinati già da diverse basi legali, in particolare dall’articolo 23 CLug, dall’articolo 5 della legge federale del 18 dicembre 198716 sul diritto internazionale privato (LDIP) e, a livello nazionale, dall’articolo 17 del Codice di procedura civile (CPC)17.

Il rapporto tra la CFor e le basi giuridiche citate è chiaro: in quanto convenzione internazionale, essa prevale sulle disposizioni nazionali (cfr. anche art. 1 cpv. 1 LDIP, art. 2 CPC) e, per contro, dà la priorità alla preesistente CLug (futuri adattamenti

12 RS 0.277.12

13 Cfr. prefazione alla relazione esplicativa di Trevor Hartley e Masato Dogauchi riguardo alla Convenzione dell’Aia del 30 giugno sugli accordi di scelta del foro (in seguito «relazione Hartley/Dogauchi»), reperibile sul sito della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato www.hcch.net > Instruments > Conventions > 37. Convention du

30 juin 2005 sur les accords d’élection de for > Rapport explicatif > Italien.

14 www.hcch.net > Instruments > Convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (il testo non è disponibile in italiano)

15 www.hcch.net > Projets > Projets législatifs > Projet concernant la compétence (il testo non è disponibile in italiano).

16 RS 291

17 RS 272