Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine

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i casi e le circostanze, in modo da applicarsi o all'unità territoriale o allo Stato nel suo insieme45.

Art. 26 Rapporto con altri strumenti internazionali

L'articolo 26 regola la relazione della Convenzione con altri strumenti giuridici internazionali in vigore per gli Stati contraenti. Nel caso della Svizzera, ciò riguarda in particolare la CLug46.

Il paragrafo 1 prevede che si cerchi di eliminare le incompatibilità con altri trattati applicabili agli Stati contraenti attraverso l'interpretazione. Se ciò è possibile la Convenzione deve essere interpretata in modo compatibile con gli altri trattati in vigore per gli Stati contraenti, senza tuttavia forzare l’interpretazione.

Gli altri paragrafi dell'articolo 26 elencano una serie di situazioni in cui la Convenzione dà la priorità ad altri strumenti giuridici in vigore negli Stati contraenti. Il paragrafo 2 lascia ad esempio spazio a un trattato concluso prima o dopo la Convenzione se tutte le parti risiedono in Paesi vincolati dal trattato. Nelle relazioni con gli altri Paesi vincolati dalla CLug, in molti casi la Svizzera continuerà quindi in linea di principio ad applicare quest’ultima, compresi eventuali futuri emendamenti. All'interno dell'UE vigono disposizioni simili (par. 6).

L'altro trattato prevale anche se, applicando la Convenzione, uno Stato contraente verrebbe meno ai suoi obblighi nei confronti di uno Stato non contraente con il quale è vincolato dall'altro trattato (par. 3). Questo principio si applica anche a possibili modifiche e revisioni future. Pertanto, non sorgeranno grandi conflitti per la Svizzera e la Convenzione di Lugano in particolare.

Se un trattato concluso prima o dopo la Convenzione, di cui entrambi gli Stati interessati sono parte, prevede un riconoscimento o un'esecuzione più efficace della Convenzione, il trattato prevale (par. 4), poiché la Convenzione non mira a ostacolare ma intende facilitare la circolazione delle decisioni.

Gli Stati possono inoltre dichiarare di dare priorità a un trattato che disciplini la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in una materia specifica (par. 5). Per la Svizzera non è necessaria alcuna dichiarazione. Infatti, i trattati più importanti che contengono norme obbligatorie sugli accordi di scelta del foro non sono in conflitto con la Convenzione, poiché si riferiscono a settori del diritto che sono generalmente esclusi dal campo di applicazione della Convenzione (ad esempio il trasporto passeggeri e merci, i danni nucleari, l'inquinamento marittimo).

Art. 27–34 Disposizioni finali

Ogni Stato può diventare parte della Convenzione (art. 27). Non è necessario acconsentire all'adesione di nuovi Stati né è possibile opporvisi.

45 Per maggiori dettagli riguardo a tale disposizione, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 258 segg.

46 Per maggiori dettagli riguardo all’art. 26, cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 54 segg.