Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere e la LDIP).

Altre materie escluse

L’articolo 2 paragrafo 2 elenca le altre materie escluse25 per varie ragioni dal campo di applicazione della Convenzione. Si tratta in parte di settori per i quali le parti non possono regolare la competenza tra di loro perché toccano l'interesse pubblico o l'interesse di terzi. In particolare, la Convenzione non si applica al diritto delle persone e al diritto di famiglia in senso lato, al diritto delle successioni e dell'insolvenza e ai diritti reali immobiliari. Altri settori sono invece esclusi perché già disciplinati da strumenti giuridici multilaterali, come le obbligazioni alimentari, il trasporto di passeggeri e merci, l'inquinamento marittimo, ecc.

Se una materia esclusa ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 costituisce oggetto di mere questioni preliminari e non l'oggetto del procedimento, quest’ultimo non è esclusa dal campo di applicazione della Convenzione (art. 2, par. 3). Se un giudice è per esempio adito sulla base di un accordo di scelta del foro contenuto in un contratto di prestazione che rientra nel campo di applicazione della Convenzione, il giudice potrà eventualmente considerare a titolo di questione preliminare, se il debitore abbia avuto la capacità di firmare il contratto. La decisione sul contratto di prestazione può in linea di principio essere riconosciuta ed eseguita ai sensi della Convenzione (per le eccezioni si veda l'art. 10).

Art. 3 Accordi di scelta del foro esclusivi

In linea di principio, un accordo di scelta del foro rientra nel campo di applicazione della Convenzione se soddisfa cinque criteri derivanti dall'articolo 3 e seguenti: l’accordo di scelta del foro deve essere concluso o documentato per scritto (o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento), valido tra due parti e designare i giudici di un solo Stato contraente per risolvere le controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico.

Accordo valido tra due o più parti designate

Affinché si possa applicare la Convenzione, le parti del contratto o della controversia devono essersi accordate sul giudice o sullo Stato competente. La Convenzione usa il termine «accordo», che esclude una designazione unilaterale senza consenso: è necessario un accordo tra due o più parti.

La validità dell'accordo deve in linea di principio essere esaminata secondo il diritto dello Stato del giudice prescelto (art. 5 par. 1, art. 6 lett. a e art. 9 lett. a). Al fine di proteggere le parti deboli, la questione della capacità di concludere l'accordo può anche essere esaminata in base alla legge dello Stato del giudice adito (art. 6 lett. b) o dello Stato richiesto (art. 9 lett. b).

L’articolo 3 lettera d disciplina che l’accordo di scelta del foro esclusivo inserito in un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità dell’accordo non può quindi esser contestata per il solo motivo che il contratto è

25 Per maggiori dettagli riguardo alle materie escluse dall’art. 2 par. 2, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 52–83.