Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine

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1.5 Stralcio di interventi parlamentari

Il presente progetto legislativo adempie la mozione 21.3455 «Rafforzare ulteriormente l’attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali».

2 Contenuto della Convenzione in sintesi

La Convenzione sugli accordi di scelta del foro mira a promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali attraverso una maggiore cooperazione giudiziaria (preambolo). A tale proposito, stabilisce regole uniformi sulla competenza internazionale dei tribunali in materia civile e commerciale quando le parti di una controversia hanno designato il tribunale competente (art. 5 -7). Al fine di creare la necessaria certezza del diritto, disciplina anche il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere rese da un tribunale di uno Stato contraente designato in tale accordo (art. 8-15). Questi due gruppi di disposizioni costituiscono il nucleo della Convenzione.

Le altre disposizioni della Convenzione riguardano in particolare il suo campo d'applicazione (per esempio la definizione di una fattispecie ai sensi della Convenzione, i settori del diritto esclusi dal campo d'applicazione, la definizione degli accordi di scelta del foro esclusivi e la decisione). Inoltre, contengono norme tecniche (tra l'altro sulle dichiarazioni che gli Stati possono rilasciare, sul rapporto con altri strumenti giuridici internazionali, sull'adesione e la denuncia della Convenzione, sull'entrata in vigore e sul depositario)20.

La Convenzione influisce sul diritto processuale degli Stati contraenti solo nella misura prevista dalle sue disposizioni.

3 Commenti alle disposizioni della Convenzione21

Art. 1 Campo di applicazione

La Convenzione si applica in linea di massima solo nel caso di fattispecie internazionali agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi in materia civile o commerciale o alle decisioni pronunciate sulla base di tali accordi.

Definizione della «fattispecie internazionale» per determinare la competenza

Ai fini della determinazione della competenza, la CFor si applica se almeno una delle due condizioni seguenti è soddisfatta: le parti non risiedono nello stesso Stato contraente o un elemento rilevante per la controversia diverso dalla sede del giudice prescelto è connesso con un altro Stato. L'articolo 4 fornisce maggiori informazioni riguardo alla determinazione della sede delle persone fisiche e giuridiche.

20 Una panoramica della Convenzione fornita dall’Ufficio Permanente della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato è disponibile sul sito www.hcch.net > Instruments > Conventions > 37 > Aperçu de la Convention (non disponibile in italiano).

21 Le spiegazioni di questo capitolo si basano principalmente sulla relazione Hartley/Dogauchi (cfr. nota 13), n. 40 segg.