Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine
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giustizia: se il giudice prescelto ha deciso di non conoscere della causa, l'articolo 6 lettera e permette ad un altro giudice di trattare la causa.
Art. 7 Provvedimenti cautelari
I provvedimenti cautelari non sono disciplinati dalla Convenzione. Essa né prescrive né preclude la concessione, il diniego o la revoca di tali provvedimenti. L'accordo sul foro riguarda solo la domanda nel merito. Spetta al giudice adito (che può essere il giudice prescelto o un altro giudice) decidere secondo il proprio diritto se è competente o no a ordinare provvedimenti cautelari. Va ricordato che i provvedimenti cautelari non sono decisioni ai sensi della Convenzione (art. 4) e non possono quindi beneficiare del suo regime di riconoscimento.
Art. 8 Riconoscimento ed esecuzione
Principio
L’Articolo 8 paragrafo 1 contiene una delle disposizioni fondamentali della Convenzione: la decisione resa da un giudice di uno Stato contraente designato in un accordo di scelta del foro esclusivo è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati contraenti. Il riconoscimento o l'esecuzione di tale decisione può essere negato solo per i motivi specificati nella Convenzione36.
Divieto del riesame nel merito (révision au fond)
Il giudice adito non può riesaminare il contenuto (cosiddetto «riesame nel merito») della decisione di cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione. Quindi, se un giudice svizzero ha condannato una parte al pagamento di 100 000 franchi svizzeri per una violazione di contratto, il giudice estero che si occupa del riconoscimento non può rivedere i fatti e giungere a una conclusione diversa. È tuttavia consentito un riesame limitato nella misura in cui sia necessario per l'applicazione delle disposizioni sul riconoscimento e l'esecuzione (par. 2, prima frase). Il giudice che decide sul riconoscimento può esaminare il rispetto delle condizioni legate alla notifica del documento che ha istituito il procedimento al convenuto o può anche esaminare la capacità delle parti di concludere un accordo di scelta del foro (art. 9).
Secondo l'articolo 8, paragrafo 2 secondo periodo, il giudice adito è vincolato dagli accertamenti di fatto su cui il giudice di origine ha fondato la sua competenza, a meno che la decisione sia stata resa in contumacia. Se ad esempio il giudice adito deve determinare se il giudice d'origine era competente, nella misura in cui quest’ultimo ha fondato la sua competenza su un accordo di scelta del foro esclusivo, il giudice adito è vincolato dagli accertamenti di fatto del giudice d'origine per quanto riguarda la validità e la portata dell'accordo.
Distinzione tra riconoscimento ed esecuzione
L'articolo 8, paragrafo 3, stabilisce che una decisione è riconosciuta solo se produce effetto nello Stato d'origine ed è eseguita solo se ha efficacia esecutiva nello Stato d'origine. Con il riconoscimento, il giudice adito dà effetto alla decisione originale e ai suoi effetti. Nell'esecuzione, invece, il giudice adito (o l'autorità competente dello
36 Per maggiori dettagli, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 164 segg.