Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine
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internazionale. Tuttavia, l'articolo 20 non esclude che i giudici di uno Stato che ha fatto una tale dichiarazione riconoscano o eseguano comunque una decisione corrispondente.
Art. 21 Dichiarazioni relative a materie specifiche
Se uno Stato contraente ha un interesse sostanziale a non applicare la Convenzione a una materia specifica, può, conformemente all’articolo 21 paragrafo 1, rilasciare una dichiarazione in tal senso. Secondo il paragrafo 2 la Convenzione non si applica alla materia né nello Stato che ha formulato la dichiarazione (lett. a), né negli altri Stati contraenti, se il giudice prescelto risiede nello Stato che ha formulato la dichiarazione (lett. b). La Convenzione prevede la reciprocità: gli altri Stati non sono obbligati, nei loro rapporti con uno Stato che ha formulato una tale dichiarazione, ad applicare la Convenzione in relazione a questa materia.
Art. 22 Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non
esclusivi
Sulla base di questa disposizione, gli Stati contraenti possono dichiarare che riconosceranno ed eseguiranno le decisioni dei giudici di altri Stati contraenti designati in un accordo di scelta del foro non esclusivo (ad esempio in un accordo che designa giudici di diversi Stati contraenti).
Art. 23 Interpretazione uniforme
Secondo questo articolo, l'interpretazione della Convenzione deve tener conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere la sua applicazione uniforme. Ciò significa che i giudici e le autorità che applicano la Convenzione non adottano necessariamente la stessa interpretazione che sarebbe data a certi concetti e termini nel diritto interno, ma, dove possibile, prendono anche in considerazione la letteratura specializzata e la giurisprudenza estera.
Art. 24 Esame del funzionamento pratico della Convenzione
Il segretario generale della Conferenza dell'Aia adotta periodicamente le misure necessarie per esaminare il funzionamento pratico della Convenzione, comprese le eventuali dichiarazioni (lett. a), e valutare l'opportunità di apportarvi modifiche (lett. b). A intervalli regolari vengono organizzate commissioni speciali in cui gli Stati membri possono discutere l'attuazione pratica e scambiare esperienze.
Art. 25 Ordinamenti giuridici non unificati
Questa disposizione disciplina i problemi derivanti dal fatto che alcuni Stati, come ad esempio il Regno Unito, sono composti da diverse unità territoriali, ognuna delle quali ha il proprio ordinamento giuridico. La Svizzera non è interessata da tale regola. L'articolo 25 stabilisce la regola che la Convenzione deve essere interpretata, secondo