Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 66 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale, il che non è il caso della presente Convenzione (cfr. art. 24 cpv. 2 LParl52 e art. 7a cpv. 1 LOGA53).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Convenzione è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con la Convenzione di Lugano. Il rapporto della Convenzione con altri strumenti giuridici internazionali sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, disciplinato nella Convenzione stessa all'articolo 26, non pone alcun problema (cfr. n. 1.3).

6.3 Forma dell’atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d, numero 1 e 2 della Cost., un trattato internazionale è sottoposto a referendum facoltativo se è di durata indeterminata e indenunciabile (n. 1) o se prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2). Poiché la Convenzione può essere rescissa mediante notifica scritta al depositario e non prevede l'adesione ad alcuna organizzazione internazionale, questa disposizione non è applicabile.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d, numero 3 della Cost., un trattato internazionale è sottoposto a referendum facoltativo se comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento (ParlG) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell'articolo 164 capoverso 1 della Cost. La Convenzione regola la competenza internazionale dei tribunali in materia civile e commerciale quando le parti di una controversia hanno designato il giudice competente, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere rese da un giudice di uno Stato contraente designato

52RS 171.10

53 RS 172.010