Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine
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Stato richiesto) applica le sue procedure per assicurare che il convenuto si conformi alla decisione riconosciuta.
Impugnazione della decisione
Se la decisione è stata impugnata nello Stato d'origine o se il termine per l'impugnazione ordinaria non è ancora scaduto, il giudice adito può (senza esservi obbligato) differire o negare il riconoscimento o l'esecuzione della decisione (art. 8 par. 4). Tuttavia, un diniego non pregiudica la presentazione di una nuova domanda in un momento successivo, una volta chiarita la situazione nello Stato d'origine.
Rinvio a un’altra istanza all’interno dello Stato contraente
Anche le decisioni rese da un giudice a seguito di un rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 all'interno dello Stato contraente prescelto beneficiano del regime di riconoscimento ed esecuzione della Convenzione (art. 8, par. 5). Di conseguenza, se una causa viene rinviata da un giudice a un altro dello stesso Stato contraente in conformità con le norme nazionali sulla competenza, la decisione sarà in linea di principio riconosciuta ed eseguita anche se è stata resa da un giudice diverso da quello prescelto, ma dello stesso Stato contraente. Al fine di proteggere le legittime attese delle parti, l'articolo 8 paragrafo 5 seconda frase prevede un’eccezione quando il rinvio rientra nella discrezionalità del giudice prescelto: il riconoscimento e l'esecuzione della decisione possono essere negati nei confronti della parte che si è tempestivamente opposta al rinvio nello Stato di origine.
Art. 9 Diniego del riconoscimento o dell’esecuzione
L’articolo 9 elenca sette eccezioni al principio del riconoscimento e dell'esecuzione: se sussistono, secondo la Convenzione il giudice adito può ma non deve riconoscere o eseguire la decisione.
La lettera a concerne la nullità dell’accordo di scelta del foro. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata da un giudice che non può basare la sua competenza su un valido accordo di scelta del foro possono essere negati. Se ad esempio il giudice d'origine ha basato la sua competenza su un foro diverso (per esempio la residenza del ricorrente) a causa della nullità dell'accordo di scelta del foro, il riconoscimento della decisione potrebbe essere negato sulla base di tale nullità. Tuttavia, se il giudice prescelto avesse invece costato che l'accordo è valido, il giudice adito sarebbe vincolato da tale costatazione.
Anche la seconda eccezione riguarda la nullità: concerne i casi in cui una parte non aveva la capacità di concludere l'accordo secondo il diritto dello Stato del giudice adito (lett. b). Per analogia con le disposizioni dell'articolo 6, l'accordo di scelta del foro esclusivo non è valido se una delle parti originarie dell'accordo non ha la capacità di concludere l'accordo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto o dello Stato del giudice adito.
La terza eccezione prevede che il riconoscimento o l'esecuzione possono essere negati se la notificazione al convenuto non è stata effettuata in tempo utile e in modo tale da permettergli di presentare la sua difesa (lett. c). I criteri di fatto di cui al punto i sono destinati a proteggere il convenuto e devono essere interpretati in modo autonomo.