Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

L'Unione europea ha aderito alla Convenzione come organizzazione ai sensi dell'articolo 30, per cui la Convenzione è automaticamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'Unione.

Conformemente all'articolo 31, la Convenzione entra in vigore per la Svizzera il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione.

L'articolo 32 prevede che le dichiarazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 26 possono essere formulate all’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione oppure in qualsiasi momento successivo, e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento; ogni dichiarazione, modifica o revoca deve essere notificata al depositario (par. 1 e 2). In conformità con l'articolo 33, la Convenzione può essere denunciata mediante notifica scritta al depositario.

4 Riserve e dichiarazioni

La Svizzera non intende fare alcuna riserva alla Convenzione; né intende fare dichiarazioni. Inoltre, tutte le dichiarazioni degli Stati che sono già parte della Convenzione sono previste dalla Convenzione e sono compatibili con essa, per cui non c'è motivo di respingerle.

Dichiarazioni dirette a limitare la competenza giurisdizionale (art. 19)

Per la Svizzera, una dichiarazione che limita il campo di applicazione della Convenzione ai soli casi con un legame con la Svizzera non avrebbe senso, poiché sarebbe contraria all'obiettivo principale dell'adesione alla Convenzione, ovvero rafforzare l'attrattiva della Svizzera come sede giudiziaria a livello internazionale.

Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l’esecuzione (art. 20)

Per trarre vantaggio della maggiore sicurezza giuridica che la Convenzione permette negli scambi transfrontalieri, la Svizzera non intende nemmeno rilasciare dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento alle situazioni internazionali, come previsto all'articolo 20. Finora, nessuna parte contraente ha fatto una simile dichiarazione. Inoltre, tali situazioni sarebbero già oggi riconosciute dalla LDIP. La Convenzione esclude comunque le parti deboli (consumatori e dipendenti) dal suo campo di applicazione (cfr. art. 2); la loro protezione è quindi garantita.

Dichiarazioni relative a materie specifiche (art. 21)

L'Unione europea ha dichiarato, conformemente all'articolo 21, che non applicherà la Convenzione ai contratti di assicurazione, salvo alcune eccezioni47. Questa dichiarazione è stata fatta al fine di proteggere alcuni assicurati, parti assicurate e beneficiari che in virtù del diritto dell’Unione europea godono di una protezione speciale per quanto riguarda la competenza in materia di assicurazioni. La Convenzione non si applicherà quindi negli Stati membri dell'Unione europea per

47 Le dichiarazioni sono reperibili sul sito della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato www.hcch.net > Instruments > Conventions > 37. Convention du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for >État présent.