Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine
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Non fanno riferimento né alla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 196537 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale né al diritto dello Stato d'origine o dello Stato adito. Tuttavia, se il convenuto è comparso senza contestare la notificazione dinnanzi al giudice d'origine (sempre che ciò fosse permesso dalla legge dello Stato d'origine), questa eccezione non si applica. Secondo il punto ii, che mira a proteggere gli interessi dello Stato (sovranità), il riconoscimento o l'esecuzione possono essere negati se la notificazione nello Stato richiesto è stata effettuata in modo incompatibile con i principi di tale Stato. Gli Stati che ritengono che una notificazione non conforme agli accordi sia una violazione della loro sovranità potrebbero quindi, su tale base, negare il riconoscimento38.
La quarta eccezione si applica in caso di frode nella procedura (lett. d). Per frode s’intende la frode premeditata o il dolo, per esempio, la consegna deliberata a un indirizzo sbagliato o la corruzione del giudice o di un testimone. In caso di frode nel merito, invece, si applicherebbe l'eccezione della lettera e (incompatibilità con l'ordine pubblico).
In applicazione della quinta eccezione, il riconoscimento o l'esecuzione possono essere negati se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico dello Stato richiesto (lett. e). La seconda parte della frase sottolinea che questa eccezione comprende anche l'ordine pubblico procedurale, in particolare i casi in cui il procedimento che ha condotto alla decisione era incompatibile con i principi fondamentali dell’equo procedimento dello Stato richiesto, quali il diritto di essere ascoltato o l'imparzialità dei giudici.
Le ultime due eccezioni riguardano l'incompatibilità di una decisione di cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione con un'altra decisione pronunciata tra le stesse parti. La sesta eccezione permette di negare il riconoscimento o l'esecuzione se la decisione in questione è inconciliabile con una decisione resa in una controversia tra le stesse parti nello Stato richiesto (lett. f). Il giudice adito può quindi dare priorità a una decisione emessa nel suo Stato, anche se questa è stata emessa dopo la decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione.
La settima e ultima eccezione riguarda le situazioni in cui la decisione è incompatibile con una decisione emessa in un altro Stato: quest’ultima deve essere stata emessa precedentemente tra le stesse parti, avere lo stesso oggetto e soddisfare i requisiti necessari per il suo riconoscimento nello Stato richiesto (lett. g).
Art. 10 Questioni preliminari
L'articolo 2 paragrafo 3 stabilisce che i procedimenti non sono esclusi dal campo di applicazione della Convenzione per il solo fatto che una questione esclusa sorge in via preliminare. A complemento di tale disposizione, l'articolo 10 paragrafo 1 chiarisce che le decisioni su questioni preliminari aventi ad oggetto materie escluse a norma dell'articolo 2 paragrafo 2 o dell'articolo 21 non sono riconosciute o eseguite in conformità della presente convenzione. Pertanto, il giudice richiesto non è ad esempio vincolato dalla parte di una decisione pronunciata in merito alla questione
37 RS 0.274.131
38 Cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 49.