Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine

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Tribunali di uno Stato contraente

L'accordo di scelta del foro deve designare uno o più tribunali in uno Stato contraente. Le disposizioni della Convenzione non si applicano quindi agli accordi che designano i tribunali di uno Stato non contraente.

Oggetto dell’accordo

L'accordo tra le parti va concluso allo scopo di dirimere controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico. L'accordo di scelta del foro non si limita a domande di risarcimento del danno di natura contrattuale, ma potrebbe, ad esempio riguardare domande di risarcimento per atti illeciti derivanti da un determinato rapporto giuridico.

Art. 4 Altre definizioni

«Decisione»

Per facilitarne la circolazione, la Convenzione definisce il termine decisione in modo ampio, intendendo «qualsiasi decisione giudiziaria nel merito a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio sentenza od ordinanza». L’articolo 4 paragrafo 1 include espressamente la determinazione delle spese giudiziali, anche se proviene, per esempio, dalla cancelleria, purché si riferisca a una decisione nel merito che possa essere riconosciuta o eseguita ai sensi della Convenzione. Sono invece esclusi i provvedimenti cautelari così come le ordinanze procedurali che non sono considerate decisioni nel merito.

Come è di consuetudine nelle Convenzioni dell’Aia il termine «giudice» va inteso in senso materiale. Ciò significa che il termine «giudice» indica qualsiasi autorità di uno Stato contraente competente per le controversie che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

«Residenza»

Un altro termine importante per la Convenzione è la residenza. Lo si usa in particolare per determinare il carattere internazionale di una fattispecie.

La determinazione della residenza delle persone fisiche è disciplinata dal diritto dello Stato adito. In Svizzera, per esempio, si applica l'articolo 20 capoverso 1 lettera b LDIP secondo cui la persona fisica ha «la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori».

A causa delle grandi differenze nei vari sistemi giuridici nazionali nel definire la «residenza» delle persone giuridiche è stato necessario fornire qualche precisazione. Secondo il paragrafo 2 dell'articolo 4, un soggetto diverso da una persona fisica si considera residente ai fini della Convenzione nello Stato in cui ha la sua sede statutaria (lett. a), secondo la cui legge è stato costituito (lett. b), o in cui ha la sua amministrazione centrale (lett. c) oppure il suo centro d’attività principale (lett. d). Ognuno di questi criteri è sufficiente per determinare il carattere internazionale di una fattispecie. Quindi, se una persona fisica residente in Svizzera stipula un contratto con una società la cui amministrazione centrale e il centro d’attività principale si trova in