Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine
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Svizzera, potrebbe comunque trattarsi di una fattispecie internazionale ai sensi della Convenzione se la società ha la sua sede statutaria all'estero31.
Art. 5 Competenza giurisdizionale del giudice prescelto
Principio
L'articolo 5 contiene una delle disposizioni centrali della Convenzione, senza la quale non sarebbe garantita l'efficacia di un accordo di scelta del foro esclusivo: il giudice prescelto è in linea di principio competente a conoscere delle controversie (par. 1); non può declinare la propria competenza per il motivo che la controversia dovrebbe essere decisa da un giudice di un altro Stato (par. 2). Un'eccezione è possibile solo se l'accordo di scelta del foro è nullo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto.
L’articolo 5 paragrafo 3 chiarisce che le norme nazionali sulla competenza interna restano impregiudicate dalla Convenzione. Per esempio, se le parti di una controversia prevedono la competenza del tribunale commerciale del cantone di Argovia, anche se non è stata raggiunta la soglia per adire tale tribunale, la Convenzione non obbliga il tribunale adito ad affermare la propria competenza. Lo stesso vale per la ripartizione della competenza tra i tribunali dello stesso Stato in funzione dell’oggetto della controversia; tale ripartizione non può essere influenzata da un accordo di scelta del foro. Se le parti designassero il giudice delle locazioni per decidere in merito a una controversia riguardante un contratto di mutuo, il tribunale designato non sarebbe vincolato. Tali accordi di scelta del foro dovrebbero quindi essere interpretati, il che porterebbe probabilmente alla competenza dei tribunali ordinari del luogo originariamente designato o del tribunale svizzero competente ai sensi della LDIP.
Eccezione: nullità dell’accordo di scelta del foro
Secondo l'articolo 5 paragrafo 1 il giudice prescelto deve decidere sulla controversia. L'unica eccezione prevista a questa regola è la nullità dell'accordo di scelta del foro. Questa eccezione riguarda solo i motivi sostanziali di nullità (per i requisiti di forma cfr. l’art. 3 lett. c). La questione della nullità è decisa secondo il diritto - non la legge
- dello Stato del giudice prescelto: è quindi possibile che, per decidere in merito alla questione, il tribunale applichi il diritto di un altro Stato in virtù delle sue norme sul diritto internazionale privato32.
Divieto di forum non conveniens - eccezione
Secondo l'articolo 5, paragrafo 2, il giudice prescelto non può declinare di esercitare la propria competenza a favore di un tribunale di un altro Stato. Ciò garantisce che il giudice prescelto non possa respingere la controversia adducendo che il tribunale di un altro Stato sarebbe un foro più appropriato (forum non conveniens)33.
31 Cfr. Rolf Wagner, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, tomo 73, quaderno 1 (gennaio 2009), pag. 111.
32 Cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 38 segg.
33 L’art. 25 par. 1 lett. c della Convenzione prevede disposizioni speciali per gli Stati con diverse unità territoriali e diversi sistemi giuridici (ad esempio Stati Uniti, Regno Unito, Canada). Al lato pratico, la questione se il giudice di un'altra unità territoriale debba essere considerato «giudice di un altro Stato» ai sensi dell'art. 5 par. 2, dipende in gran parte dalla formulazione dell'accordo di scelta del foro, nonché dalla legge dello Stato in questione.