Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine

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alcuni contratti di assicurazione48. Tuttavia, la dichiarazione dell'Unione Europea non è stata sostenuta all'unanimità. Gli Stati membri che hanno partecipato alla consultazione della Commissione sulla questione dell'esclusione dei contratti di assicurazione dal campo di applicazione della Convenzione erano infatti divisi - sostenitori e oppositori erano quasi equamente rappresentati49.

Per la Svizzera e il suo settore assicurativo, potrebbe essere un vantaggio non emettere una dichiarazione sui contratti di assicurazione. Sia le compagnie assicurative che i loro partner contrattuali hanno interesse alla certezza del diritto. Va ricordato che i contratti con i consumatori sono comunque esclusi dal campo di applicazione della Convenzione (art. 2 par. 1 lett. a); i consumatori sono quindi protetti anche senza una dichiarazione da parte della Svizzera, e tutte le altre parti beneficiano di una maggiore certezza giuridica.

Inoltre, tenuto conto dei settori del diritto che la Convenzione esclude dal suo campo di applicazione per motivi di protezione, in particolare i contratti dei consumatori (art. 2 par. 1), la Svizzera non ha un grande interesse a dichiarare che altri settori particolari del diritto siano esclusi dalla Convenzione conformemente all'articolo 2150.

Infine, secondo l'articolo 21 paragrafo 2, nel caso di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, la Convenzione non si applica negli altri Stati contraenti se un accordo di scelta del foro esclusivo designa i giudici dello Stato che ha fatto la dichiarazione. Gli altri Stati contraenti non sono quindi obbligati ad applicare la Convenzione per i contratti di assicurazione se il giudice prescelto risiede in uno Stato membro dell'Unione europea.

Non è quindi opportuno fare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 21.

Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non esclusivi (art. 22)

Gli accordi di scelta del foro non esclusivi sono relativamente comuni, soprattutto nel settore bancario internazionale. Per la Svizzera, potrebbe essere interessante estendere l'applicazione della Convenzione a questi accordi non esclusivi, che sono anche contemplati dalle altre norme applicabili in Svizzera (in particolare la CLug e la LDIP).

Finora, nessuno Stato contraente ha tuttavia fatto una dichiarazione in virtù dell'articolo 22. Poiché l'articolo prevede che sia lo Stato d'origine sia lo Stato richiesto devono aver fatto tale dichiarazione, una dichiarazione della Svizzera non avrebbe attualmente alcun effetto di fatto. Probabilmente la situazione rimarrà tale anche in futuro, dato che dal 2019 gli accordi di scelta del foro non esclusivi sono espressamente contemplati dalla Convenzione del 2 luglio 201951 sul riconoscimento

48 Si tratta di casi contemplati dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (nuova versione) (regolamento Bruxelles Ibis), sezione 3, che corrisponde alla sezione 3 della CLug.

49 Proposta di decisione del Consiglio relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della Convenzione dell’Aia del 30 giugno2005 sugli accordi di scelta del foro, COM/2014/046 final, n. 3.2.2.

50 Cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 45.

51 Cfr. nota 14.