Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine

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La limitazione alla materia civile o commerciale mira a escludere il diritto pubblico e il diritto penale. In pratica, la Convenzione si applica principalmente ai contratti internazionali di compravendita e di prestazione, dove le parti spesso si accordano in anticipo sulle clausole sulla scelta del foro. Un altro caso di applicazione potrebbe essere quello in cui le parti di una controversia già insorta (ad esempio a causa di un atto illecito) si accordino per sottoporre la controversia ai tribunali di un determinato Stato.

Il solo fatto che uno Stato (un governo, un’agenzia governativa o una persona che agisce per conto di uno Stato) sia parte di un procedimento non esclude quest’ultimo dal campo di applicazione della Convenzione (art. 2 par. 5). La Convenzione è quindi applicabile quando uno Stato si impegna in transazioni commerciali e agisce come una persona privata. L'articolo 2 paragrafo 6 precisa che la Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunità di cui godono gli Stati o le organizzazioni internazionali.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della Convenzione in base alla materia e non alla giurisdizione: la classificazione come «materia civile o commerciale» dipende quindi dalla controversia e non dal giudice adito, a prescindere dal fatto che si tratti di un giudice civile, penale o amministrativo.

Va notato che l’articolo 2 esclude dal campo di applicazione della Convenzione determinate cause in materia civile o commerciale23.

Art. 2 Esclusione dal campo di applicazione

Contratti conclusi con consumatori

Al fine di proteggere le parti deboli, l'articolo 2 paragrafo 1 lettera a esclude dal campo di applicazione della Convenzione gli accordi di scelta del foro con persone fisiche che agiscono principalmente per scopi personali, familiari o domestici (nella Convenzione definiti come consumatori). Questa definizione di consumatore, da interpretare autonomamente (art. 23), va oltre le definizioni utilizzate oggi in Svizzera ai sensi degli articoli 15 della CLug, 120 LDIP e 32 CPC, poiché può trattarsi di un contratto tra un consumatore e un non consumatore così come di un contratto tra due consumatori24. La CLug, la LDIP e il CPC limitano invece il beneficio delle disposizioni di protezione ai contratti tra consumatori e commercianti. La protezione offerta dalla Convenzione va quindi oltre il diritto interno svizzero.

Contratti di lavoro

Sempre al fine di proteggere le parti deboli, l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b, prevede che la Convenzione non si applica ai contratti di lavoro, compresi gli accordi collettivi.

Arbitrato

La Convenzione non si applica all'arbitrato e ai procedimenti ad esso correlati (art. 2 par. 4). La giurisdizione sui procedimenti arbitrali e il riconoscimento e l'esecutività di un lodo arbitrale sono quindi rette esclusivamente dalle norme applicabili nello Stato interessato (in Svizzera, in materia internazionale, si applicano la Convenzione

23 Cfr. il commento all’art. 2.

24 Per maggiori dettagli, cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 33.