Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine
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Art. 13 Documenti da presentare
L'articolo 13, paragrafo 1, elenca i documenti che devono essere presentati dalla parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione: una copia integrale e autentica della decisione (non solo il dispositivo; lett. a); l'accordo di scelta del foro esclusivo, una sua copia autenticata o un’altra prova della sua esistenza (lett. b); se la decisione è stata resa in contumacia, un documento attestante che è stata notificata al convenuto (lett. c); un documento attestante l’efficacia e l’esecutorietà della decisione nello Stato di origine. (lett. d); e, nei casi di cui all'articolo 12, un certificato di un giudice dello Stato di origine attestante che la transazione giudiziaria ha la stessa efficacia esecutiva di una decisione (lett. e).
Questo elenco non è esaustivo. Se il contenuto della decisione non permette al giudice adito di determinare se le condizioni della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione sono soddisfatte, egli può, conformemente al paragrafo 2, richiedere la produzione di qualsiasi altro documento necessario.
Il paragrafo 3 prevede che una persona che desidera chiedere il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione può utilizzare un modulo raccomandato e pubblicato dalla Conferenza dell'Aia. Il modulo è contenuto nell'allegato alla Convenzione42.
Il paragrafo 4 prevede che i documenti di cui all'articolo 13 siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua ufficiale, se non sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto e a meno che il diritto dello Stato richiesto non disponga diversamente.
Art. 14 Procedura
Le procedure di riconoscimento, exequatur o registrazione ai fini dell'esecuzione, e l'esecuzione delle decisioni sono disciplinate dalla legge dello Stato richiesto, salvo quanto altrimenti disposto dalla Convenzione. In Svizzera, queste questioni sono rette dalla LDIP per quanto riguarda il riconoscimento. La legge federale dell’11 aprile 188943 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) si applica ai debiti monetari e il CPC alle altre decisioni.
L'articolo 14 obbliga il giudice richiesto ad agire rapidamente nei procedimenti contemplati da questo articolo, utilizzando la procedura più rapida a sua disposizione ed evitando ritardi inutili.
Art. 15 Separabilità
Secondo l'articolo 15, il giudice richiesto può limitarsi a riconoscere o eseguire solo una parte separabile della decisione se richiesto o se solo parte della decisione può essere riconosciuta o eseguita ai sensi della Convenzione. Qualsiasi questione relativa alla separabilità della decisione è determinata in conformità con il diritto dello Stato richiesto.
42 Il modulo è reperibile sul sito della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato: https://assets.hcch.net/upload/form37f.pdf.
43 RS 281.1