Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine

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invalido. Invece, il giudice prescelto dovrà di norma decidere sulla questione della validità del contratto.

I requisiti di forma secondo l’articolo 3 lettera c

Un accordo di scelta del foro esclusivo ai sensi della Convenzione deve essere concluso o documentato per scritto o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento26. Può essere ad esempio documentato da un contratto cartaceo o da uno scambio di messaggi di posta elettronica o concluso spuntando una casella su un sito web. Non è quindi richiesta alcuna firma. Anche un messaggio di posta elettronica di conferma inviato da una delle parti a seguito di un accordo orale o di un accordo basato sulla consuetudine può soddisfare i requisiti formali. Non è necessario che il documento sia stato ricevuto dall'altra parte27.

I requisiti formali di cui all’articolo 3 lettera c sono necessari e sufficienti: la Convenzione si applica solo se l'accordo di scelta del foro esclusivo li rispetta; inoltre, non possono essere imposti ulteriori requisiti formali di diritto interno (per esempio l'uso di caratteri in grassetto speciali).

L’esclusività di un accordo di scelta del foro

Affinché rientri nel campo di applicazione della Convenzione e benefici dei suoi vantaggi, un accordo di scelta del foro deve essere esclusivo28. Ciò significa che deve designare o i giudici di un solo Stato contraente o uno o più giudici specifici di un solo Stato contraente. L'articolo 3 lettera b dispone che, salvo espressa disposizione contraria delle parti, l’accordo di scelta del foro è considerato esclusivo. Un accordo di scelta del foro esclusivo può quindi designare due o più giudici, purché siano nello stesso Stato contraente29.

Per la Svizzera si possono menzionare come esempi di accordo di scelta del foro esclusivo «i tribunali svizzeri», «il tribunale commerciale di Zurigo» o «a scelta del ricorrente il tribunale di prima istanza di Ginevra o il tribunale commerciale di Berna».

L'accordo di scelta del foro deve essere esclusivo per entrambe le parti30. Non sono quindi considerati esclusivi ai sensi della Convenzione gli accordi la cui esclusività è limitata a una parte, mentre l'altra parte può scegliere di adire i tribunali di due Stati diversi (cosiddetti accordi asimmetrici), ad esempio nella sua sede o nel luogo di esecuzione del contratto, situato in uno Stato diverso da quello di sede.

26 Questa formulazione è ispirata all’art. 6 par. 1 della loi de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996, disponibile in francese sotto uncitral.un.org > Accueil ONU > Textes et ratifications > Commerce électronique.

27 Cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 37.

28 Riguardo ad esempi di accordi esclusivi e non esclusivi cfr. la relazione Hartley/Dogauchi, n. 108 e 109.

29 Per un chiarimento del termine «Stato» nel caso di un sistema giuridico non unificato cfr. la relazione Hartley/Dogauchi, n. 107.

30 Cfr. Procès-verbal No 3, pag. 577 segg. degli Actes et documents de la Vingtième session diplomatique de la Conférence de La Haye de droit international privé, disponibile in francese all’indirizzo www.hcch.net > Home > Publications et études > Publications > Actes et documents des Sessions diplomatiques > Actes et documents de la Vingtième session (2005) - Élection de for.