Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine

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dell'eventuale successione (art. 2, par. 2, lett. d) di una delle parti di un contratto; per contro, la parte della decisione pronunciata in merito, ad esempio, all’inadempienza contrattuale sarebbe in linea di principio riconosciuta conformemente alla Convenzione (per l'eccezione, si veda il paragrafo seguente)39.

Il giudice richiesto può negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione (senza esservi obbligato) anche se e nella misura in cui questa si basa su una decisione che riguarda una materia esclusa ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 (art. 10, par. 2). Il paragrafo 3 prevede condizioni aggiuntive se la decisione riguarda la validità di alcuni diritti di proprietà intellettuale (ad esempio un brevetto, un marchio, un design, ma non il diritto d'autore o i diritti connessi). In tal modo si ribadisce il primato delle autorità dello Stato dalla cui legge si evince il diritto di proprietà intellettuale.

L'articolo 10 paragrafo 4 riprende il motivo di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione di cui al paragrafo 2 e lo applica alle decisioni fondate su una decisione relativa a una questione preliminare riguardante una materia esclusa ai sensi dell'articolo 21. Il paragrafo 3 non si applica in questi casi.

Art. 11 Risarcimento del danno

Il giudice richiesto può negare di riconoscere o eseguire una decisione se e nella misura in cui essa concede un risarcimento che non indennizza una parte per una perdita o un danno effettivamente subiti (art. 11 par. 1). Si tratta in particolare di risarcimenti di carattere esemplare o punitivo. Questo articolo si applica quando è evidente che il risarcimento dei danni va al di là di ciò che sarebbe necessario per indennizzare il danno effettivo o il pregiudizio subito40.

L'articolo 11 paragrafo 2 precisa che il risarcimento concesso dal giudice d'origine può anche servire a coprire i costi del procedimento. Questo chiarimento è necessario poiché non tutte le giurisdizioni considerano i costi e le spese del procedimento come parte del danno.

Art. 12 Transazioni giudiziarie

Le transazioni giudiziarie approvate da un giudice di uno Stato contraente designato in un accordo di scelta del foro esclusivo (o concluse dinanzi a tale giudice nel corso di un procedimento) e che hanno la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato d'origine, sono eseguite negli altri Stati contraenti allo stesso modo di una decisione41.

La Convenzione prevede solo l'esecuzione di una transazione giudiziaria. Il motivo principale per cui il riconoscimento non è previsto è l'effetto molto diverso delle transazioni giudiziarie nei vari sistemi giuridici.

39 Per maggiori dettagli, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 194 segg.

40 Per approfondimenti cfr. Bucher, SZIER 1/2006, pag. 51 segg.

41 Per maggiori dettagli, cfr. relazione Hartley/Dogauchi, n. 206 segg.