Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 35 pagine

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Data la tossicità dei liquidi contenenti nicotina utilizzati nelle sigarette elettroniche e nei flaconi di ricarica, è necessario garantire che le sigarette elettroniche possano essere ricaricate in modo da ridurre al minimo il rischio di contatto con la cute e di ingestione accidentale di questi liquidi. L’UE ha pertanto stabilito norme tecniche per garantire che i dispositivi di ricarica conformi a tali norme offrano una protezione sufficiente contro qualsiasi rischio di perdita. La presente disposizione riprende la decisione di esecuzione della Commissione14 in materia. Per evitare che la nicotina entri in contatto con la cute del consumatore durante la ricarica, l'ordinanza esige che il meccanismo di ricarica sia aderente e che l’ago per il riempimento sia lungo almeno 9 mm. Inoltre, per limitare l’erogazione del liquido, il numero di gocce emesse al minuto durante la ricarica non deve essere superiore a 20.

Art. 7 Tenore massimo di nicotina dei prodotti simili

I liquidi contenenti nicotina non possono contenere più di 20 milligrammi di nicotina per millilitro (art. 7 cpv. 2 e allegato 2 n. 3 LPTab). Questa disposizione mira a limitare il potenziale di dipendenza di questi prodotti. L’articolo 7 applica lo stesso limite ai prodotti simili, il cui tenore di nicotina non deve superare i 20 milligrammi per grammo. Questa misura si applica in particolare ai prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati e alle creme o alle pietre aromatizzate per pipe ad acqua.

Capitolo 3 Indicazioni obbligatorie e foglietto illustrativo

Sezione 1 Indicazione del Paese di produzione

Art. 8

Secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera c LPTab, l’indicazione del Paese di produzione deve essere riportata sull’imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche. Questa informazione è importante per determinati consumatori e può influenzare la loro scelta.

L’articolo 8 del presente avamprogetto è ispirato all’articolo 15 dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari15. Il criterio determinante è di sapere dove il prodotto ha assunto la sua forma e le sue proprietà caratteristiche. Ciò significa che deve avere assunto la sua forma definitiva ed essere pronto a essere usato. Per le sigarette, ad esempio, si tratterà del luogo in cui il tabacco viene confezionato sotto forma di sigarette e, per il tabacco da arrotolare, di quello in cui viene mescolato con gli altri ingredienti. Per le sigarette elettroniche, sarà considerato Paese di produzione quello in cui vengono assemblati i vari componenti. È anche possibile indicare una regione geografica più ampia, come per esempio «Europa» o «Sudamerica».

Sezione 2 Forma delle indicazioni obbligatorie e del foglietto illustrativo

Art. 9 Forma delle indicazioni obbligatorie

Gli imballaggi dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche devono riportare alcune indicazioni come il genere di prodotto, la ragione sociale del fabbricante o dell’importatore, il Paese di produzione e le avvertenze (art. 10 LPTab). Per garantirne

14 Decisione di esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione, del 14 aprile 2016, sulle norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche, GU L 101 del 16.4.2016, pagg. 15-16.

15 RS 817.022.16 10/35