Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 35 pagine
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essere richiesti in eventuali procedimenti di ricorso o necessari in caso di reiterazione di un’infrazione saranno ancora disponibili. Dopo dieci anni questi dati verranno distrutti se non sono più necessari all’adempimento di compiti legali, o conservati se sono ancora utili per l’attività d’esecuzione. In quest’ultimo caso, devono essere conservati finché sono utili. In ogni caso, devono essere distrutti o anonimizzati al più tardi dopo 30 anni (cpv. 2). L’anonimizzazione equivale alla distruzione delle informazioni che permettono di risalire all’identità di un’impresa o di una persona. I dati personali devono essere distrutti su tutti i supporti esistenti sia informatici sia cartacei.
Il capoverso 3 prevede una riserva concernente la legislazione federale e quelle cantonali in materia di archiviazione. Secondo l’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sull’archiviazione (LAr)33, vengono archiviati tutti i documenti della Confederazione che hanno un valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale. Pertanto, prima di distruggerli, le autorità federali competenti per l’esecuzione della LPTab devono proporre all’Archivio federale tutti i loro documenti d’esecuzione, indipendentemente dal fatto che contengano o meno dati personali. I documenti relativi ai controlli e alla notifica dei prodotti nonché quelli relativi alla vigilanza e al coordinamento dell’esecuzione hanno incontestabilmente un valore giuridico e sociale e saranno pertanto versati all’Archivio federale dall’UDSC e agli archivi cantonali dalle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione della LPTab. Una volta trasmessi agli archivi, tali documenti possono essere distrutti in seno all’autorità federale o cantonale.
Capitolo 7 Disposizioni finali
Art. 43 Adeguamento degli allegati
Secondo l’articolo 33 capoverso 2 LPTab, il Consiglio federale può delegare all’UFSP la competenza di emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa. Questa disposizione conferisce quindi all’UFSP la competenza di adeguare gli allegati da 1 a 3, che contengono disposizioni di natura tecnica.
Affinché l’effetto preventivo delle fotografie relative alle avvertenze combinate non diminuisca nel tempo, sarà necessario sostituire le fotografie dopo un determinato numero di anni (allegato 2). L’UFSP è libero di stabilire il momento opportuno per introdurre nuove fotografie. Potrà farlo al più presto dopo sei anni, cioè il tempo necessario affinché le tre serie siano apparse ciascuna per due anni sulle confezioni dei prodotti del tabacco destinati a essere fumati (cfr. art. 17 cpv. 3).
L’UFSP deve tenere conto dell’evoluzione sul piano internazionale delle norme ISO relative alla misurazione di determinate sostanze contenute nei prodotti del tabacco e nelle sigarette elettroniche. Adeguerà l’allegato 3 in collaborazione con la SECO.
Art. 44 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Le spiegazioni concernenti l’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono riportate nei commenti relativi all’allegato 4.
Art. 45 Disposizione transitoria
Questo articolo prevede regole transitorie per le sigarette elettroniche e i prodotti simili definiti all’articolo 2. Attualmente questi prodotti sono considerati oggetti d’uso che
33 RS 152.1 26/35