Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 35 pagine
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Art. 25 Informazioni relative alla composizione
La notifica dei prodotti deve comprendere in particolare la composizione del prodotto, compresi gli additivi. Gli ingredienti devono essere notificati per ordine di importanza, in base al loro peso (cpv. 1). Al fine di rispettare la tutela dei segreti di fabbricazione prevista dall’articolo 27 capoverso 4 LPTab, determinati ingredienti possono essere raggruppati in una categoria a condizione che non siano presenti oltre un certo limite. Per i prodotti del tabacco, le sostanze che presentano una percentuale in peso inferiore allo 0,1 per cento del tabacco greggio utilizzato possono quindi essere notificate insieme (cpv. 2 lett. a). Questa disposizione corrisponde a quella in vigore nell’articolo 10 capoverso 1 lettera a OTab.
Per il liquido delle sigarette elettroniche, il limite al di sotto del quale le sostanze possono essere notificate insieme è fissato a 0,01 mg/ml (cpv. 2 lett. b). Non è quindi necessario indicare il nome e la quantità precisa di ciascun ingrediente, ma è sufficiente menzionare per esempio la loro funzione di «aromi». Tuttavia, se il notificante si avvale di questa possibilità, deve indicare in un elenco separato la quantità massima utilizzata di ciascun ingrediente tra tutti i prodotti. Per esempio, se due prodotti contengono l’ingrediente «X», l’uno in concentrazione di 0,009 mg/ml e l’altro in concentrazione di 0,008 mg/ml, tutti i prodotti devono essere notificati come contenenti al massimo 0,009 mg/ml di tale ingrediente.
Art. 26 Notifica in caso di prodotti nocivi
Al fine di tutelare i consumatori, l’articolo 6 capoverso 1 lettera a LPTab vieta nei prodotti del tabacco e nelle sigarette elettroniche l’uso di ingredienti che presentano un rischio immediato o inaspettato per la salute, che aumentano in misura significativa la tossicità intrinseca di un prodotto o che hanno un effetto psicotropo. Le imprese sono tenute ad adottare misure se vengono a sapere che uno dei loro prodotti immessi sul mercato non risponde a questi requisiti (art. 28 LPTab). Il presente articolo prevede tre fasi (cpv. 1). In primo luogo, le imprese sono obbligate a ritirare dal mercato i prodotti che non rispondono a questi requisiti (lett. a). In particolare, i fabbricanti devono contattare i venditori dei loro prodotti per farli ritirare dagli scaffali. In secondo luogo, le imprese devono richiamare i prodotti già consegnati ai consumatori informandoli del motivo del richiamo (lett. b). A tal fine l’autorità cantonale competente deve essere informata e, se lo ritiene opportuno, darà il suo consenso al richiamo del prodotto tramite l’UFDC. L’UFDC offre infatti un servizio gratuito di richiamo dei prodotti che consente alle imprese di pubblicare i richiami di prodotti nelle tre lingue nazionali attraverso vari canali di comunicazione, tra cui l’applicazione RecallSwiss. La terza fase consiste nell’informare l’UFSP per scritto in caso di procedura di richiamo (lett. c). Per esercitare il proprio ruolo e, in particolare, per determinare se un richiamo tramite la piattaforma dell’UFDC è indicato, le autorità cantonali competenti possono a loro volta richiedere un campione del prodotto interessato e le informazioni di cui hanno bisogno (cpv. 2). Se necessario, l’UFSP può anche richiedere ulteriori informazioni.
Sezione 3 Limitazioni dell’importazione per prodotti destinati a uso personale
Art. 27
Questo articolo concretizza il principio dell’articolo 29 LPTab, secondo il quale è consentito importare prodotti del tabacco o sigarette elettroniche non rispondenti ai requisiti di legge, a condizione che il consumatore li importi esclusivamente per uso personale. Il presente avamprogetto propone un limite massimo di due mesi di