Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 35 pagine
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(eventualmente con un gesto predefinito), il quale interromperà il test d’acquisto e spiegherà la situazione al venditore.
Per la sua protezione è indispensabile che il minorenne non svolga test d’acquisto nei punti di vendita che frequenta abitualmente, per esempio nel suo Comune, nel suo quartiere o nelle immediate vicinanze (cpv. 4). Ciò può valere anche per gli esercizi commerciali che non sono vicini al suo domicilio, ma che egli frequenta abitualmente, per esempio a causa di un’attività sportiva praticata nelle vicinanze. L’adulto che lo accompagna beneficia della stessa protezione.
Art. 37 Debriefing e verbalizzazione
Al termine del test d’acquisto, il minorenne e il suo accompagnatore discutono il caso e compilano insieme il verbale (cpv. 1). Secondo il capoverso 2, questo documento comprende una descrizione dello svolgimento del test d’acquisto, il risultato di quest’ultimo nonché, se del caso, la ricevuta d’acquisto e le fotografie del prodotto acquistato. Queste ultime sono incollate o spillate al verbale, il che è particolarmente importante perché costituiranno prove utili nell’ambito del successivo procedimento penale. Naturalmente il verbale riporta anche altre informazioni, come la data e l’ora del test d’acquisto, il nome e l’indirizzo del punto di vendita, il nome del venditore e il nome dell’accompagnatore.
L’anonimato del minorenne deve essere preservato non solo durante lo svolgimento del test d’acquisto, ma anche nella documentazione successiva del caso. Nel verbale viene riportata solo la data di nascita del minorenne (cpv. 3), mentre il suo nome deve rimanere ignoto. Tuttavia, in caso di procedimento penale, deve essere possibile risalire all’identità del minorenne nel caso in cui il ministero pubblico o il giudice vogliano ascoltarlo (per esempio se il venditore mette in dubbio il comportamento del minorenne nel suo ricorso). Per questo motivo il Cantone o l’organizzazione specializzata deve tenere un elenco con le generalità dei minorenni e assegnare loro un numero o un codice da riportare nel verbale (pseudonimizzazione), in modo da poter risalire, se necessario, alla persona che ha svolto il test d’acquisto in questione.
Art. 38 Comunicazione del risultato
L’articolo 38 prevede che il risultato e il verbale del test d’acquisto siano trasmessi per scritto all’impresa sottoposta a controllo entro dieci giorni. La comunicazione può avvenire per via elettronica o per posta.
Sezione 3 Coordinamento dell’esecuzione
Art. 39
L’articolo 39 concretizza l’articolo 31 LPTab, che conferisce all’UFSP la competenza di adottare misure volte a uniformare l’esecuzione da parte dei Cantoni se ciò sembri necessario. In questo caso, l’UFSP può scegliere se emanare una circolare informativa o una direttiva vincolante. I Cantoni devono essere consultati preliminarmente per raccogliere il loro parere in merito alle misure contemplate.
Se la circolare o la direttiva emanata dall’UFSP riguarda anche prodotti importati, l’UDSC può decidere di applicarla volontariamente ai controlli di frontiera.