Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 35 pagine
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Sezione 2 Test d’acquisto
Art. 33 Organizzazione specializzata
L’articolo 24 LPTab introduce la possibilità per le autorità cantonali di procedere a test d’acquisto di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche. L’autorità cantonale competente che desidera procedere a tali test d’acquisto sul proprio territorio ha tre opzioni: può organizzarli essa stessa, delegare questo compito ai Comuni oppure può affidare l’incarico di svolgerli a un’organizzazione specializzata (cpv. 1). Infatti può darsi che i Cantoni e i Comuni non abbiano le risorse di personale o le competenze specialistiche necessarie per effettuare essi stessi i test d’acquisto.
Conformemente al capoverso 2, le organizzazioni specializzate incaricate possono essere organizzazioni attive negli ambiti della salute, della prevenzione o della protezione dei giovani, per esempio servizi di consulenza in materia di dipendenze o altri servizi simili.
Al termine del mandato, l’organizzazione specializzata redige un rapporto sui test d’acquisto svolti e sui risultati ottenuti e lo trasmette all’autorità cantonale competente (cpv. 3). Ai fini di vigilanza, l’autorità cantonale può chiedere all’organizzazione specializzata di consegnare tutta la documentazione relativa ai test d’acquisto, in particolare i verbali e i documenti contenenti il consenso dei genitori dei minorenni (cpv. 4).
Art. 34 Piano dei test
L’autorità cantonale competente che desidera organizzare test d’acquisto nel proprio Cantone deve innanzitutto elaborare un piano dei test (cpv. 1). La procedura dei test d’acquisto deve essere standardizzata per garantire la parità di trattamento tra i commercianti testati. Ciò permette anche di migliorare l’organizzazione e il processo in base all’esperienza acquisita, aumentando così la qualità e l’efficacia dei test d’acquisto.
Il capoverso 2 descrive gli elementi che devono figurare come minimo in un piano dei test.
Art. 35 Istruzione dei minorenni
Il minorenne e un detentore dell’autorità parentale sullo stesso devono essere debitamente informati sullo svolgimento dei test d’acquisto e, in particolare, sull’istruzione preventiva del minorenne, sul fatto che il minorenne è sempre accompagnato da un adulto e sulla garanzia dell’anonimato del minorenne durante il test d’acquisto e nella relativa documentazione (cpv. 1). I dati personali del minorenne non saranno infatti trasmessi a terzi. Per esempio, se un venditore desidera scattare una foto o fare una fotocopia del documento d’identità del minorenne, il test d’acquisto sarà immediatamente interrotto. L’unico caso in cui potrebbe essere necessario rivelare l’identità del minorenne sarebbe la necessità di ottenere la sua testimonianza nell’ambito di un procedimento penale, in particolare contro il venditore. Le informazioni da fornire al minorenne e al suo rappresentante legale possono essere trasmesse su un foglio informativo, per posta o via e-mail dopo che il minorenne ha comunicato il proprio interesse al Cantone o all’organizzazione specializzata.