Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 35 pagine
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Capitolo 6 Trattamento dei dati
Art. 40 Natura dei dati personali trattati dalle autorità competenti
I termini «dati personali» e «trattamento» s’intendono ai sensi della legge federale del 25 settembre 202032 sulla protezione dei dati (LPD, art. 5 lett. a e d). Il trattamento comprende, per esempio, la raccolta, la conservazione, la comunicazione e la distruzione di dati personali.
L’articolo 39 LPTab stabilisce quali dati possono essere trattati dalle varie autorità. Si tratta di dati personali, compresi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrative o penali, nonché di informazioni relative a persone giuridiche. Le autorità possono trattare tali dati solo se ciò risulta necessario per l’esecuzione dei loro rispettivi compiti. Il presente articolo riporta i rispettivi compiti delle autorità federali e cantonali competenti, dell’FPT e di terzi da esso incaricati. Questi attori sono autorizzati a trattare dati personali solamente nell’ambito di tali compiti.
Art. 41 Scambio di dati
Lo scambio di informazioni tra le autorità della Confederazione e quelle dei Cantoni è indispensabile perché tali autorità possano svolgere i loro compiti e garantire un’esecuzione coordinata (art. 40 LPTab). In caso di problemi con un prodotto, un’autorità cantonale d’esecuzione deve essere in grado di informarne l’autorità d’esecuzione competente di un altro Cantone e le autorità federali, e viceversa. In ogni caso, questo scambio potrà avvenire solo se è indispensabile per l’esecuzione dei compiti legali imposti alle autorità federali e cantonali competenti. Può trattarsi, per esempio, di un’autorità cantonale che trasmette i dati relativi a un prodotto non conforme se l’impresa interessata ha sede in un altro Cantone. L’UDSC può per esempio trasmettere dati personali a un Cantone in relazione a una richiesta di analisi di laboratorio (art. 30 cpv. 3 LPTab).
Pertanto, se un documento contiene anche dati diversi da quelli necessari, questi devono essere rimossi dal documento. Saranno cancellati se si tratta di un documento informatizzato o resi illeggibili (anneriti) se si tratta di un documento cartaceo.
A determinate condizioni, il capoverso 2 permette alle autorità svizzere di scambiare dati personali con altri Paesi o con organizzazioni internazionali (art. 41 LPTab). Se le autorità svizzere constatano o hanno motivi per supporre che un prodotto non sia conforme ai requisiti di legge, può rendersi indispensabile informarne altri Paesi per ragioni di salute pubblica, per esempio il Paese di provenienza del prodotto dubbio. Supponendo che un giorno la Svizzera aderisca a un trattato internazionale in materia di tabacco – il che attualmente non è il caso – potrebbe essere tenuta a scambiare dati sulla base di tale trattato.
In ogni caso, per lo scambio dei dati si dovrà utilizzare un supporto appropriato (cpv. 3). Può trattarsi, per esempio, di un’e-mail criptata.
Art. 42 Conservazione, archiviazione e distruzione
Affinché possano svolgere efficacemente le loro attività d’esecuzione, le autorità federali e cantonali competenti sono tenute a conservare i dati personali per almeno cinque anni (cpv. 1). Questo requisito permette di garantire che i dati che potrebbero
32 FF 2020 6695 25/35