Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 35 pagine

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Art. 22 Prova della conformità

Gli articoli 6 e 7 LPTab stabiliscono i requisiti relativi alla composizione e alla sicurezza di determinati prodotti. Alcune sostanze presenti nel fumo delle sigarette, come il catrame, la nicotina e il monossido di carbonio non devono per esempio superare un certo limite (all. 2 n. 1 LPTab). I liquidi contenenti nicotina devono a loro volta rispettare la quantità massima di nicotina fissata a 20 mg/ml (all. 2 n. 3 LPTab).

Nell’ambito del controllo autonomo, il fabbricante e l’importatore devono essere in grado di dimostrare che i prodotti che immettono sul mercato soddisfano questi requisiti. Possono farlo in due modi: in primo luogo, dimostrando che i prodotti sono conformi alle norme tecniche elencate nell’allegato 3 (cpv. 2). Si tratta perlopiù di norme ISO. Poiché tali norme non sono obbligatorie, è anche possibile stabilire in altro modo che i prodotti sono conformi ai requisiti di legge, per esempio basandosi su altri standard interni all’impresa o su quelli del settore compatibili con le norme ISO (cpv. 3).

Art. 23 Metodi di misurazione ed esame della conformità

L’articolo 23 definisce le modalità con cui devono essere effettuate per essere valide le misurazioni delle varie sostanze per le quali l’allegato 2 LPTab stabilisce dei limiti. Le misurazioni e gli esami devono essere effettuati da un laboratorio di analisi. Questo articolo riprende il diritto vigente.

I laboratori di analisi sono approvati in conformità al capoverso 1 se sono accreditati in Svizzera o riconosciuti sia nell’ambito di un accordo internazionale sia in altro modo conforme al diritto svizzero. Il riconoscimento di tali laboratori avviene conformemente alle disposizioni della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)26 e dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione27. Un elenco dei laboratori accreditati per i vari settori è disponibile sul sito Internet del Servizio di accreditamento svizzero (SAS)28.

Il capoverso 3 rimanda all’allegato 3 concernente le norme da utilizzare per procedere alle misurazioni e agli esami necessari. Tuttavia, le norme tecniche menzionate non sono obbligatorie e un laboratorio può fare ricorso ad altri metodi di analisi, a condizione che questi possano essere utilizzati per dimostrare che i requisiti di legge sono soddisfatti.

Sezione 2 Obbligo d’informazione

Art. 24 Notifica dei prodotti

I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche sono tenuti a notificarli all’UFSP (art. 26 LPTab). La notifica avviene tramite il sistema d’informazione allestito dall’UFSP (cpv. 1). Il capoverso 2 prevede che l’UFSP conceda i diritti di accesso alle imprese (lett. a) e si assicuri che il sistema d’informazione corrisponda allo stato attuale della tecnica in materia di protezione e sicurezza dei dati (lett. b).

26RS 946.51

27 RS 946.512

28 Servizio di accreditamento svizzero SAS. Consultabile all’indirizzo: www.sas.admin.ch > Chi è accreditato? > Ricerca degli organismi accreditati. Consultato il 25.11.2022. 18/35