Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 35 pagine
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Modifica dell’ordinanza del 27 maggio 202041 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)
Le disposizioni relative all’esecuzione dei test d’acquisto di alcolici sono sostanzialmente identiche a quelle previste per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche. Devono essere rispettate le stesse procedure e soddisfatti gli stessi requisiti. Per il commento agli articoli da 61a a 61f OELDerr, si rimanda al commento agli articoli 33–38 AP-OPTab.
Modifica dell’ordinanza del 19 maggio 201042 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE)
Vengono modificati diversi elementi dell’articolo 2 OIPPE, che elenca le deroghe al principio «Cassis de Dijon» di cui all’articolo 16a LOTC. Due modifiche sono di natura formale: la deroga esistente di cui alla lettera b numero 3 (obbligo di indicare il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri, la ragione sociale o il numero dell’impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell’importatore del prodotto del tabacco) viene spostata dalla categoria delle derrate alimentari a quella degli altri prodotti (lett. c n. 11). Infatti, con l’entrata in vigore della presente ordinanza e della LPTab, i prodotti del tabacco non saranno più considerati come derrate alimentari. La lettera c numero 10 serve solo a modificare la punteggiatura della frase, che d’ora in avanti sarà conclusa con una virgola invece che con un punto.
Le altre modifiche sono di natura materiale. In primo luogo, la deroga di cui alla lettera b numero 4 viene abrogata. Essa riguardava l’obbligo di apporre avvertenze combinate sui prodotti del tabacco e sui prodotti contenenti succedanei del tabacco destinati a essere fumati. Tuttavia, questa deroga non si applicava alle sigarette, al tabacco da arrotolare e al tabacco per pipe ad acqua, in quanto questi prodotti riportavano già le avvertenze combinate nell’UE. La deroga si applicava quindi solo a sigari, cigarillos e sigarette alle erbe che dovevano riportare le avvertenze combinate previste dal diritto svizzero per poter essere commercializzati in Svizzera. Poiché l’UE ha ormai reso obbligatorie le avvertenze combinate anche per questi prodotti, la deroga non ha più senso e può essere soppressa.
Inoltre, occorre prevedere tre nuove deroghe al principio «Cassis de Dijon» sulla base dell’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC allo scopo di proteggere la salute della popolazione e in particolare dei giovani. Tali deroghe potranno essere introdotte solo se il Consiglio federale le autorizza a seguito di un esame svolto secondo i criteri elencati all’articolo 4 capoverso 3 LOTC.
La prima deroga viene aggiunta alla lettera c numero 12 per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche, al fine di evitare che i prodotti introdotti in Svizzera secondo il principio «Cassis de Dijon» possano essere distribuiti gratuitamente, per esempio inviando pacchetti di sigarette per posta a fini pubblicitari. Poiché la consegna gratuita è compresa nella definizione di immissione in commercio di cui all’articolo 3 lettera d LOTC, i prodotti consegnati gratuitamente in uno Stato membro dell’UE potrebbero essere consegnati gratuitamente anche in Svizzera in virtù del principio «Cassis de Dijon» (art. 16a LOTC). Per proteggere i giovani è necessario che i prodotti provenienti dall’UE siano soggetti allo stesso divieto di consegna gratuita dei prodotti fabbricati in Svizzera.
41 RS 817.042
42 RS 946.513.8 30/35