Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 35 pagine

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la visibilità, queste indicazioni devono essere stampate in caratteri facilmente leggibili e devono essere indelebili (cpv. 1). Possono figurare, sempre in modo indelebile, direttamente sull’imballaggio (cpv. 1) o su etichette adesive (cpv. 2) non rimovibili. Le etichette non sono invece ammesse per le sigarette, per le quali le indicazioni devono essere stampate direttamente sull’imballaggio. Queste norme sono state riprese dall’OTab.

Il capoverso 3 rimanda all’allegato 1 numero 1, che contiene le regole tecniche applicabili ai testi delle avvertenze, in particolare la tipologia dei caratteri e il modo in cui il testo deve essere presentato sull’imballaggio. Queste regole si applicano alle avvertenze «Il fumo uccide – smetti subito» e «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene», che devono figurare sui prodotti del tabacco destinati a essere fumati (art. 13 cpv. 1 lett. a e b LPTab), alle avvertenze che devono figurare sugli altri prodotti (art. 14 cpv. 1 LPTab) nonché alle avvertenze previste per determinati prodotti simili (art. 13 cpv. 1 e 2 della presente ordinanza).

Art. 10 Forma del foglietto illustrativo

Le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati devono essere accompagnati da un foglietto illustrativo su cui figurano diverse indicazioni. Queste ultime sono suddivise in due categorie: quelle che devono essere riportate tassativamente sul foglietto cartaceo (cpv. 1) e quelle che possono essere rese accessibili ai consumatori in forma elettronica (cpv. 2).

Le istruzioni per l’uso del prodotto e la menzione che l’uso del prodotto è sconsigliato ai minorenni e ai non fumatori devono figurare sul foglietto illustrativo contenuto nell’imballaggio del prodotto (art. 17 cpv. 1 LPTab). Queste informazioni devono essere «di dimensioni ben visibili», il che significa che non devono essere in caratteri troppo piccoli. A titolo esemplificativo, l’ordinanza per l’omologazione di medicamenti16 esige che l’informazione destinata ai pazienti nel foglietto illustrativo dei medicamenti per uso umano sia redatta in caratteri di grandezza non inferiore a 8 punti. Il presente avamprogetto di ordinanza non prevede tale requisito, ma le dimensioni dei caratteri devono essere sufficientemente grandi da consentire una facile lettura. L’espressione «in caratteri facilmente leggibili» indica che anche la tipologia di carattere scelta deve essere facilmente leggibile (cpv. 1).

Il capoverso 2 prevede che le altre informazioni elencate nell’articolo 17 capoverso 2 LPTab (p. es. gli ingredienti o le controindicazioni) non debbano necessariamente figurare sul foglietto illustrativo contenuto nell’imballaggio, ma che debbano essere facilmente accessibili al consumatore. Il fabbricante può scegliere la forma più adeguata per rendere accessibili queste informazioni, per esempio su Internet aggiungendo un codice QR o l’indirizzo web che permette di accedervi. In alternativa può decidere di riportare tutte le informazioni direttamente sul foglietto illustrativo cartaceo.

Sezione 3 Lingue delle indicazioni obbligatorie e del foglietto illustrativo

Art. 11 Lingue delle indicazioni obbligatorie

L’articolo 10 capoverso 3 LPTab delega al Consiglio federale il disciplinamento relativo alla lingua delle indicazioni che devono figurare obbligatoriamente sugli imballaggi dei prodotti del tabacco o delle sigarette elettroniche. L’articolo 17 capoverso 4 LPTab gli

16 RS 812.212.22 11/35