Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

consente agli Stati membri di esentare dall’obbligo di recare la suddetta avvertenza i prodotti diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipe ad acqua. I sigari e i cigarillos, che sono consumati principalmente da consumatori anziani e da piccole fasce di popolazione, devono continuare a beneficiare di una deroga a determinati obblighi in materia di etichettatura finché non si verificano cambiamenti significativi nei volumi di vendita o nelle abitudini di consumo dei giovani.

Art. 15 Avvertenza nell’ambito della pubblicità e della sponsorizzazione

L’articolo 21 LPTab prevede che la pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche e per gli oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco debba essere accompagnata da un’avvertenza adattata al tipo di prodotto e ai suoi rischi. Per esempio, una pubblicità per i prodotti del tabacco destinati a essere fumati dovrà riportare l’avvertenza generale «Il fumo uccide – smetti subito.». Se una pubblicità riguarda più di un prodotto, l’impresa è libera di scegliere l’avvertenza che ritiene più appropriata.

L’articolo 21 LPTab prevede che anche l’indicazione di una sponsorizzazione, tipicamente il logo di un’impresa o il marchio di un prodotto, debba essere accompagnata da un’avvertenza.

L’avvertenza su una pubblicità o sull’indicazione di una sponsorizzazione deve essere ben visibile e redatta in caratteri facilmente leggibili affinché il pubblico a cui è destinata possa vederla facilmente. In linea di principio deve essere redatta nella lingua della pubblicazione nella quale compare o del manifesto su cui appare. Una lingua ufficiale non è obbligatoria, ma rimane ovviamente possibile (cpv. 1). Se il manifesto è per esempio redatto in portoghese, l’avvertenza può essere redatta in questa lingua o in una lingua ufficiale.

Le dimensioni minime dell’avvertenza sono determinate in funzione della superficie della pubblicità o della menzione della sponsorizzazione (cpv. 2). L’avvertenza deve figurare all’interno di detta superficie, ma in compenso l’esatta collocazione all’interno di questo spazio può essere scelta liberamente. Il testo dell’avvertenza deve essere il più grande possibile all’interno di questo spazio.

L’avvertenza su una pubblicità deve coprire il 10 per cento della superficie totale della pubblicità (lett. a). Questa percentuale corrisponde a quella attualmente prevista dall’accordo tra la Commissione Svizzera per la Lealtà e il rappresentante di tutti i fabbricanti svizzeri di sigarette21, che prevede restrizioni volontarie in materia di pubblicità.

La lettera b richiede una percentuale maggiore per l’avvertenza figurante sull’indicazione di una sponsorizzazione a causa delle dimensioni generalmente molto ridotte delle menzioni di sponsorizzazione. L’avvertenza deve quindi corrispondere ad almeno il 25 per cento della superficie riservata all’impresa e nella quale è collocato il suo logo.

Il capoverso 3 prevede un’eccezione all’obbligo di apporre un’avvertenza sulle indicazioni di sponsorizzazione. Se il 25 per cento della superficie riservata all’impresa non consente di apporre un’avvertenza con una grandezza dei caratteri di almeno tre

21 Accord avec la Commission de loyauté concernant des restrictions volontaires de l’industrie de la cigarette en matière de publicité décidé le 1er février 2018. www.faire-werbung.ch/it/> Documentazione > Autoregolamentazione di terzi > Convenzione industria delle sigarette (disponibile in tedesco e francese). 14/35