Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 35 pagine
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I prodotti simili possono talvolta contenere canapa. È quindi necessario prevedere esplicitamente l’avvertenza corrispondente (cpv. 1 lett. c e 2 lett. b), poiché l’articolo 14 capoverso 1 lettera c numero 3 LPTab prevede tale avvertenza solo per i prodotti da fumo a base di erbe. Questa avvertenza si riferisce alla disposizione di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)17, che stabilisce che un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di tetraidrocannabinolo (THC). Il limite di THC è attualmente fissato a 1,5 ng/ml in conformità all'articolo 34 lettera a dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008 concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA)18. L'effettiva influenza sulla capacità di guida non deve essere necessariamente stabilita. Va notato che il consumo di cannabis con un contenuto di THC di almeno l'1% è vietato in Svizzera (Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope)19.
I prodotti simili sono anche suscettibili di contenere nicotina aggiunta. L’imballaggio del prodotto simile contenente nicotina deve quindi indicare il tenore di nicotina in milligrammi per grammo (cpv. 3).
Gli imballaggi dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche devono obbligatoriamente riportare un determinato numero di indicazioni, tra cui la denominazione specifica (art. 10 cpv. 1 lett. a LPTab). Nel caso dei prodotti da fumo a base di erbe, questa denominazione specifica deve essere completata dall’indicazione «a base di erbe, senza tabacco» (art. 11 cpv. 2 LPTab). Questa disposizione dovrebbe teoricamente applicarsi anche ai prodotti senza tabacco per pipe ad acqua, essendo essi classificati nella categoria dei prodotti da fumo a base di erbe. È quindi necessaria un’eccezione per questi prodotti, che per definizione non sono a base di erbe (cpv. 4).
Art. 14 Avvertenza relativa alle sostanze cancerogene
Gli imballaggi dei prodotti del tabacco destinati a essere fumati devono recare diverse avvertenze, tra cui l’avvertenza «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene» prevista dall’articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab. Tale avvertenza deve di norma figurare sulla parte inferiore di una delle superfici laterali dell’imballaggio (art. 15 cpv. 2 LPTab). Il Consiglio federale può prevedere deroghe a tale regola per determinati tipi di imballaggi. La regola proposta al capoverso 1 si applica agli imballaggi privi di superficie laterale, come le buste rettangolari con lembo di chiusura, le buste autoportanti o le confezioni cilindriche contenenti per esempio tabacco da arrotolare. In questo caso la collocazione dell’avvertenza sull’imballaggio è lasciata alla discrezione del fabbricante, che dovrà scegliere di apporla in uno degli spazi non ancora occupati dalle altre avvertenze obbligatorie.
L’articolo 13 capoverso 3 LPTab accorda al Consiglio federale la possibilità di esentare determinati prodotti del tabacco destinati a essere fumati dall’obbligo di recare l’avvertenza «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene.». Il capoverso 2 del presente articolo permette quindi di non apporre questa avvertenza sugli imballaggi dei sigari e dei cigarillos. Questa eccezione è ispirata all’UE20, che
17RS 741.11
18 RS 741.013.1
19 RS 812.121
20 Cfr. art. 11 n. 1 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, GU L 127 del 29.4.2014, p. 1, modificata dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, GU L 360 del 17.12.2014. 13/35