Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
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Ad oggi circa 6000 imprese di trasporto svizzere con veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate nel trasporto merci sono soggette a licenza e necessitano quindi già oggi di un’autorizzazione per i trasporti commerciali nazionali e internazionali. Secondo la valutazione dell’Ufficio federale di statistica (UST), si può ritenere che un’estensione dell’obbligo di autorizzazione al trasporto nazionale di merci farebbe rientrare nell’obbligo tra 12 000 e 37 000 nuove imprese (cfr. n. 4.1.1), in quanto utilizzano veicoli con un peso compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate nel trasporto commerciale nazionale e internazionale. Per le nuove imprese che rientrano nell’obbligo di autorizzazione, questo significa un onere supplementare. L’estensione dell’obbligo ai veicoli con un peso totale superiore a 2,5 tonnellate comporterebbe un notevole lavoro aggiuntivo per l’UFT nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni, come autorità di vigilanza e come autorità responsabile del perseguimento penale in caso di violazioni delle norme di autorizzazione.
Il Consiglio nazionale ha respinto il 30 settembre 2021 la mozione Wicki (20.4509, Condizioni eque nel traffico merci su strada), che chiedeva venissero create basi legali volte a integrare gli autofurgoni impiegati per il trasporto merci a titolo professionale nel sistema d'imposizione della TTPCP. Nella mozione Dittli (20.4478, Pari trattamento in materia di durata di lavoro e riposo), il Consiglio federale è stato invitato a verificare la possibilità di estendere le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo ai conducenti professionali di furgoni con un peso totale superiore a 2,5 tonnellate nel trasporto merci su strada a titolo professionale tenendo conto degli sviluppi nell’UE. Con il pacchetto sulla mobilità I, l’UE ha esteso, con effetto dal 1° luglio 2026, il campo di applicazione delle norme sulla durata del lavoro e del riposo nel trasporto transfrontaliero ai conducenti di furgoni con un peso totale superiore a 2,5 tonnellate e assoggettato questi veicoli all’obbligo di installare un tachigrafo. In linea con la mozione Dittli, è già previsto di condurre una discussione sia sul recepimento di questa disposizione che su un assoggettamento nel trasporto interno.
Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di rinunciare attualmente all’estensione dell’obbligo di autorizzazione alle imprese svizzere di trasporto su strada che utilizzano veicoli con un peso totale rispettivo compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate esclusivamente nel trasporto interno. L’obbligo deve essere introdotto solo per le imprese che operano nel trasporto merci transfrontaliero.
2.1.2 Società bucalettere
Al fine di contrastare il fenomeno delle «società bucalettere» e garantire pari condizioni di concorrenza tra gli Stati membri dell’UE, occorre assicurare l’esistenza di una sede effettiva e stabile delle imprese di trasporto su strada. Le disposizioni relative alla sede vengono pertanto precisate nel regolamento (UE) 2020/1055. Nel contempo, si intende evitare che ne derivi un onere amministrativo sproporzionato. Per consentire anche tra la Svizzera e l’UE pari condizioni di concorrenza in questo campo, le norme corrispondenti devono essere recepite nel diritto svizzero.
In concreto, un’impresa che intende ottenere un'autorizzazione deve disporre di una sede effettiva e stabile nel rispettivo Paese (in questo caso quindi in Svizzera). Per soddisfare questo requisito, l’impresa deve disporre tra l’altro nello Stato di stabilimento di locali in cui si possa avere accesso agli originali dei suoi documenti aziendali, in formato elettronico o in qualsiasi altro formato. Inoltre l’impresa deve organizzare l’impiego della sua flotta di veicoli in modo da garantire che i veicoli ritornino alla sede aziendale entro otto settimane dalla partenza dallo Stato membro. I nuovi criteri aggiuntivi, determinanti per la dimostrazione relativa alla sede effettiva e stabile, vengono regolati nel quadro della modifica dell’ordinanza (revisione dell’ordinanza del 2 settembre 201528 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada [OATVM]) e non fanno quindi parte del presente progetto.
28 RS 744.103