Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine

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La seconda parte dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 comprende nei paragrafi 11–16 obblighi amministrativi e misure di controllo nel trasporto su strada che si applicano in deroga alle rispettive disposizioni della direttiva di applicazione. Le misure di controllo sono disciplinate in maniera esaustiva, secondo i considerandi relativi alla direttiva, per sfruttare appieno gli strumenti di controllo come il tachigrafo digitale. Le imprese devono effettuare la notifica al più tardi all’inizio del distacco mediante l’«interfaccia pubblica» della piattaforma di comunicazione «IMI». La notifica deve contenere una serie di indicazioni definite in maniera esaustiva, in particolare sull’identità dell’impresa e del conducente, sulle condizioni di lavoro e sui servizi di trasporto.

Nel caso di controlli scritti le imprese di trasporto devono trasmettere entro otto settimane via IMI tra le altre cose documenti sulla retribuzione del conducente, il contratto di lavoro e i prospetti orari relativi alle attività di lavoro. Qualora dovessero rifiutarsi di farlo, le autorità dello Stato di stabilimento devono fornire assistenza amministrativa alle autorità richiedenti, mettendo loro a disposizione entro 25 giorni tramite l’IMI i documenti richiesti.

2.2.1 Varianti per un recepimento

Per quanto riguarda il succitato campo di applicazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 la Commissione europea (DG MOVE) ha comunicato in precedenza che anche a causa del divieto di cabotaggio riguardante i trasporti dall’UE in Svizzera contenuto nell’Accordo sui trasporti terrestri, non vi saranno più casi di distacco in Svizzera. L’intero spazio UE rappresenta inoltre, per i Paesi terzi e anche per la Svizzera, uno «spazio unico»: i trasporti dall’UE in Svizzera possono quindi essere soltanto bilaterali e, secondo l’articolo 1 paragrafo 3, non sono da considerarsi distacchi. Secondo DG MOVE questo vale però soltanto per i trasporti dall’UE verso la Svizzera; i trasporti effettuati da trasportatori svizzeri tra i singoli Stati membri dell’UE sono invece considerati distacchi.

In caso di recepimento completo della direttiva (UE) 2020/1057 non sarebbe più possibile assicurare per i trasporti su strada transfrontalieri dall’UE l’applicazione dei salari minimi e l’osservazione delle condizioni salariali e lavorative usuali per il luogo, la professione e il ramo ai sensi dell’articolo 360b della legge federale del 30 marzo 191132 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: diritto delle obbligazioni, CO) perché non soddisferebbero i requisiti sul distacco di cui all’articolo 1 paragrafi 1–8 della direttiva. Sarebbe possibile effettuare un’osservazione generale a fini statistici, ma non sarebbe consentita la richiesta, per esempio, di documentazione supplementare sulla retribuzione. Per la Svizzera si pone la questione se sia opportuno recepire interamente la direttiva (UE) 2020/1057 o se vi siano alternative. In linea di massima vi sono le seguenti possibilità:

1. Recepimento completo

Recepimento dell’intera direttiva (UE) 2020/1057 nell’allegato 1 dell’Accordo sui trasporti terrestri e nell’allegato P della Convenzione AELS: articolo 1 paragrafi 1–8 riguardante la definizione di distacco e articolo 1 paragrafi 11–16 sugli obblighi amministrativi, le misure di controllo e l’assistenza amministrativa. In caso di recepimento completo, come esposto sopra, non vi sarebbero più conducenti distaccati dall’EU in Svizzera. Ciò significherebbe modificare il campo di applicazione della LDist (art. 1) e disciplinare gli aspetti riguardanti l’assistenza amministrativa fornita dalla Svizzera. Il recepimento completo implicherebbe inoltre il collegamento all’IMI e le modalità di questo collegamento andrebbero regolamentate nell’ordinanza del 21 maggio 200333 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist). Verrebbero così meno l’obbligo di notifica e i controlli delle condizioni salariali e lavorative previsti dalla LDist, ma non i controlli riguardanti la sicurezza stradale.

2. Nessun recepimento

32 RS 220

33 RS 823.201