Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
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La competenza del Consiglio federale, basata sull’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo36 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), di procedere in modo autonomo a modifiche di portata limitata nell’ambito di trattati internazionali è interpretata in modo sempre più restrittivo. Nel senso dell’articolo 7a capoverso 1 LOGA si presuppone quindi sempre più spesso la presenza di una base esplicita in una legge federale.
Nella maggior parte dei casi il recepimento nel diritto svizzero dei contenuti del diritto UE revisionato rende necessario, anche nell’ambito dell’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada e delle disposizioni connesse, un adeguamento degli allegati dell’ATT ovvero comporta l’inserimento in detti allegati degli atti giuridici UE recepiti.
Con la norma di delega delle competenze proposta nel capoverso 3, il Consiglio federale ottiene la base necessaria per potere approvare a conclusione di una revisione della LPTS autonomamente le relative modifiche necessarie degli allegati 1, 3 e 4 nell’ambito dell’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada, affinché si possa tener conto dell’evoluzione della legislazione nell’UE in questo ambito e sancire l’attuazione equivalente dei regimi correlati.
Art. 4 cpv. 1 lett. d e cpv. 6
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a, del regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede già oggi la sede stabile ed effettiva come una delle quattro condizioni per l’autorizzazione. Anche in Svizzera è questa una condizione per l’autorizzazione. Finora ciò non è tuttavia riportato in maniera esplicita nell’articolo 4 capoverso 1 LPTS, ma è stabilito solo a livello di ordinanza. L’articolo 1 capoverso 2 OATVM stabilisce che un’autorizzazione è rilasciata solo a imprese con sede stabile ed effettiva in Svizzera. Con il recepimento del diritto UE, i requisiti relativi alla prova della sede stabile ed effettiva diventano più stringenti per il futuro e acquisiscono quindi un peso maggiore. Si coglie pertanto l’occasione per inserire la sede stabile ed effettiva come una delle quattro condizioni per l’autorizzazione in maniera esplicita nell’articolo 4 capoverso 1 lettera d. Le modalità e i requisiti della prova corrispondente sono disciplinate a livello di ordinanza.
Secondo l’articolo 4 capoverso 2 LPTS la condizione dell’affidabilità (art. 5 LPTS) deve essere adempiuta attualmente esclusivamente dai gestori dei trasporti. Con l’adeguamento dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1071/2009, la cerchia delle persone interessate è estesa agli amministratori con incarichi esecutivi. La designazione di altre persone interessate che devono fornire la prova dell’affidabilità è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.
Con il capoverso 6 si intende quindi creare le basi affinché, oltre al gestore dei trasporti, anche i responsabili della direzione di un’impresa debbano fornire la prova dell’affidabilità.
Con ciò si utilizza consapevolmente un’espressione più ampia rispetto a quella prevista nel diritto UE con gli amministratori con incarichi esecutivi. Questo è dovuto al fatto che la varietà di denominazioni utilizzate per le persone che nelle imprese di trasporto su strada sono responsabili della direzione può essere notevole. In ultima analisi non è tuttavia determinante la denominazione formale all’interno di un’impresa, ma unicamente la funzione effettiva che le persone in questione ricoprono nell’impresa. La formulazione scelta concorda con l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 199837 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF) e con l’articolo 8d capoverso 1 lettera c della legge federale del 20 dicembre 195738 sulle ferrovie (Lferr), che nell’ambito delle condizioni per l’accesso alla rete richiedono anch’esse la prova dell’affidabilità per i responsabili della direzione. Con la formulazione scelta risulta anche chiaro che a seconda della struttura organizzativa dell’impresa può essere più di una persona, oltre al gestore dei trasporti, a dover fornire la prova dell’affidabilità. Le altre condizioni riportate nell’articolo 4 LPTS non devono essere adempiute dai responsabili della direzione.
36 RS 172.010
37 RS 742.122
38 RS 742.101