Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine

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trasportatore di merci su strada si applica la legge. Qui è stata apportata una modifica sostanziale: oggi le imprese di trasporto su strada rientrano nel campo di applicazione della LPTS e quindi nell’obbligo di autorizzazione solo se il peso totale dei rispettivi veicoli o combinazioni di veicoli utilizzati supera secondo la licenza di circolazione 3,5 tonnellate. Con la modifica del diritto UE, il peso totale determinante per il requisito dell’autorizzazione è stato ridotto nel trasporto merci transfrontaliero, così che anche le imprese di trasporto su strada che utilizzano veicoli o combinazioni di veicoli con un peso totale superiore a 2,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione sono soggetti all’obbligo di autorizzazione.

Come già illustrato, l’articolo 1, paragrafo 4, lettera a, del regolamento (CE) n. 1071/2009 lascia agli Stati membri la libertà di estendere il requisito dell’autorizzazione per i veicoli con un peso complessivo superiore a 2,5 tonnellate, oltre che al trasporto merci transfrontaliero, anche al trasporto merci puramente nazionale.

Si propone di prescindere da questa possibilità. Le imprese di trasporto su strada che utilizzano esclusivamente veicoli e combinazioni di veicoli con un peso totale compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate dovranno rientrare in futuro nel campo di applicazione della LPTS (art. 2 cpv. 1 lett. b) e quindi nel requisito dell’autorizzazione solo se effettuano anche trasporti merci transfrontalieri e quindi non esclusivamente nazionali.

Non rientrano quindi nel campo di applicazione della LPTS le imprese di autotrasporto che utilizzano per il trasporto merci a titolo professionale esclusivamente autofurgoni e combinazioni di veicoli il cui peso totale è compreso secondo la licenza di circolazione tra 2,5 e 3,5 tonnellate e che impiegano questi veicoli esclusivamente per il trasporto di merci in Svizzera (cpv. 2 lett. c). Lo stesso vale in generale per tutte le imprese che utilizzano per il trasporto merci esclusivamente veicoli con un peso totale fino a 2,5 tonnellate.

In seguito all’estensione del requisito dell’autorizzazione nel trasporto merci ai veicoli leggeri con un peso totale superiore a 2,5 tonnellate, in futuro anche gli autofurgoni rientreranno nel campo di applicazione della LPTS. Per questo motivo, gli autofurgoni sono ora esplicitamente menzionati nell’articolo 2.

L’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede già che i veicoli con una velocità massima autorizzata di 40 km/h non rientrano nel requisito dell’autorizzazione. Si tratta di una prassi comune attualmente già in uso anche in Svizzera. Poiché l’esperienza dell’UFT ha tuttavia dimostrato che a questo riguardo nel settore sono in parte presenti delle incertezze, questa deroga al requisito dell’autorizzazione deve essere espressamente inclusa nell’articolo 2 capoverso 2 lettera d. Le imprese che utilizzano esclusivamente veicoli la cui velocità massima autorizzata è di 40 km/h continuano a non rientrare nel campo di applicazione della legge.

Art. 2a Definizioni

Con questa nuova disposizione vengono specificate tre definizioni essenziali della presente legge. Le lettere a (autoveicoli) e c (gestore dei trasporti) sono riprese dall’attuale articolo 2 e rimangono invariate.

La revisione della LPTS deve essere inoltre utilizzata per sancire nella legge la definizione del trasporto professionale di viaggiatori e di merci (lett. b), poiché una tale definizione manca finora a livello di legge. La definizione è ripresa dalle spiegazioni dell’UFT relative ai trasporti che possono essere effettuati senza licenza e riproduce quindi la prassi pluriennale dell’UFT. Dal punto di vista del contenuto non cambia quindi niente nella definizione del carattere professionale nell’ambito dell’accesso alle professioni di trasportatore su strada. La nozione di prestazione economica ottenuta in compenso viene interpretata in modo molto ampio: questa può avvenire sotto forma di pagamento contante, di scambio di merci o di prestazione di servizi oppure in altra forma.