Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
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Situazione iniziale
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale nel settore del trasporto stradale nell’UE
Dai Trattati di Roma e fino alla fine degli anni 1980, il trasporto stradale transfrontaliero era soggetto a contingentamento (scambio di autorizzazioni tra i Paesi). Il cabotaggio nazionale (trasporto tra due località di uno Stato membro da parte di un trasportatore su strada di un altro Stato membro) era vietato. Negli anni 1990, per le imprese di trasporto su strada con sede nell’UE sono state introdotte regole per l’ammissione al trasporto stradale transfrontaliero e per il cabotaggio. Queste regole si basavano su criteri qualitativi (i quattro criteri per l’accesso alla professione, vale a dire la sede, l’onorabilità, l’idoneità finanziaria e l'idoneità professionale) e includevano un divieto di qualsiasi limitazione quantitativa o discriminazione sulla base della nazionalità o del luogo di stabilimento.
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo del 21 giugno 19993 fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri, ATT). Sempre il 1° giugno 2002 è entrata in vigore la modifica della Convenzione istitutiva del 4 gennaio 19604 dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Questa convenzione disciplina nella sua appendice P allo stesso modo l’accesso al mercato nell’ambito del trasporto terrestre tra gli Stati AELS.
Nel trasporto tra la Svizzera e gli Stati UE o gli altri Stati AELS sono entrate in vigore in tale data modifiche alla prassi precedente per quanto riguarda l’esecuzione dei trasporti di merci o persone su strada tra la Svizzera e l’area UE/AELS. In questo contesto si è provveduto ad allineare le norme nell’ambito dell’accesso al mercato e alla professione alle norme in vigore nell’UE o gli altri Stati AELS.
Questa liberalizzazione e armonizzazione è stata consolidata nel 2009 con l’approvazione del primo pacchetto sul trasporto stradale, che comprende i seguenti atti giuridici:
- regolamento (CE) n. 1071/20095
- regolamento (CE) n. 1072/20096
- regolamento (CE) n. 1073/20097
A questi si aggiungono disposizioni più ampie in materia sociale (protezione dei lavoratori, periodi di guida e di riposo armonizzati) e ampie norme tecniche (peso e dimensioni dei veicoli, patente di guida, formazione del conducente, ecc.).
La Commissione europea ha presto riconosciuto che le norme giuridiche esistenti non erano sufficienti per contrastare efficacemente il dumping sociale e che era necessario garantire in questo settore una concorrenza leale. Per questo ha predisposto un nuovo pacchetto legislativo dal titolo «pacchetto sulla mobilità», che è stato pubblicato il 31 maggio 2017.
3 RS 0.740.72
4 RS 0.632.31
5 Regolamento(CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.
6 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.
7 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.