Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
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informazioni in modo diretto. Dal 2017, l’UE richiede tuttavia che questo scambio avvenga tramite un ufficio centrale gestito dall’UE, in modo da poter riconoscere gli errori di sistema connessi ai messaggi.
Ora è previsto che anche lo scambio tra la Svizzera e l’UE avvenga tramite ERRU. Questo presuppone che la Svizzera partecipi a ERRU e che recepisca i corrispondenti regolamenti di esecuzione (UE) 2016/480 e 2017/144031.
Con il pacchetto sulla mobilità, l’UE amplia inoltre l’attuale registro nazionale. Nella parte del registro non accessibile pubblicamente vengono ora riportate il numero d’immatricolazione, il numero delle persone occupate e la classificazione dei rischi. L’USTRA quale autorità competente è giunto alla conclusione che non introdurrà per il momento il sistema di classificazione dei rischi. Di conseguenza, al momento attuale questo sistema non viene recepito nella legge.
2.1.5 Vari adeguamenti della LPTS
Oltre al recepimento del regolamento (UE) 2020/1055 il presente progetto contiene altri adeguamenti della LPTS, in particolare precisazioni sulle competenze del Consiglio federale relative alla
conclusione di accordi internazionali e a decisioni che rientrano nel campo di applicazione della LPTS. Le osservazioni relative ai vari adeguamenti sono riportate nei commenti (cfr. n. 3.1).
2.2 Distacco di lavoratori nel trasporto su strada
Nell’ambito dell’attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 è prevista, in una prima fase, l’introduzione di una base per l’assistenza amministrativa da parte della Svizzera nel caso di un distacco negli Stati membri dell’UE di lavoratori impiegati in Svizzera.
Per quanto riguarda il trasporto su strada si parla di distacco se esiste un legame sufficiente tra il conducente e il servizio prestato con il territorio dello Stato membro ospitante. Nei paragrafi 1–8 dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 sono definiti i casi in cui si applicano le norme sul distacco nei trasporti su strada. Secondo tali definizioni, un conducente non è considerato distaccato quando effettua operazioni di trasporto bilaterale. Queste operazioni non sono pertanto soggette alle norme sul distacco, agli obblighi amministrativi, alle misure di controllo e alle relative disposizioni sull’assistenza amministrativa (art. 1 par. 11–16). Per verificare, durante un controllo su strada, se un conducente è distaccato oppure no può essergli chiesto di esibire determinati documenti come la lettera di vettura o le registrazioni del tachigrafo.
In generale sono considerate bilaterali le seguenti operazioni:
- operazioni di trasporto bilaterale di merci e il semplice transito;
- oltre ai viaggi citati, durante il percorso verso il Paese di destinazione e il ritorno è ammessa un’operazione supplementare (ossia un’attività di carico o di scarico) per direzione (oppure nessuna operazione supplementare in una direzione e due nell’altra) prima che si applichino le norme sul distacco;
- trasporto bilaterale occasionale o regolare di passeggeri.
Per tutte le altre operazioni (in particolare il cabotaggio) le norme sul distacco si applicano dal primo giorno dell’operazione. I termini «conducente» e «veicoli a motore» non sono legati a una determinata dimensione del veicolo e pertanto sono inclusi anche i furgoni di 2,5–3,5 tonnellate.
31 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440 della Commissione, dell’8 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada, GU L 206 del 9.8.2017, pag. 3.