Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine

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sistema è stata aggiunta una funzionalità per l’assistenza amministrativa in caso di distacco nel settore del trasporto su strada.

Art. 8b Competenze e procedura

Il capoverso 1 disciplina le competenze a livello federale e cantonale. A questo proposito è previsto che la SECO, in quanto servizio di collegamento centrale, riceva le richieste delle autorità di altri Paesi in relazione ai dati citati all’articolo 8a capoversi 2 e 3 e le inoltri all’autorità cantonale competente per l’elaborazione. Come già menzionato, la competenza spetta all’autorità cantonale preposta all’esecuzione della LDist presso la sede del datore di lavoro. L’autorità cantonale competente inoltra la richiesta riguardante le informazioni e i documenti elencati all’articolo 8b capoverso 3 al datore di lavoro interessato e lo invita a presentarglieli entro 14 giorni nella lingua indicata dallo Stato richiedente (cpv. 2 e 3). L’invito può essere accompagnato da un’indicazione sulle conseguenze di un’eventuale violazione dell’obbligo di collaborazione (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. fbis).

L’autorità cantonale può poi inoltrare alla SECO i dati destinati alle autorità richiedenti o inviarli direttamente a queste ultime (cpv. 4). L’autorità cantonale non è tenuta a effettuare controlli presso il datore di lavoro per verificare il contenuto dei documenti. Dato che in genere l’invio viene effettuato elettronicamente, per ragioni di protezione dei dati è necessario crittografare i messaggi. Se l’autorità cantonale nel fornire assistenza amministrativa constata eventuali violazioni delle prescrizioni vincolanti del diritto svizzero relative alla sicurezza stradale, per esempio degli orari di lavoro e di riposo, può inoltrare queste informazioni alle autorità competenti (cpv. 5).

Art. 8c Finanziamento

Come avviene generalmente per l’attuazione delle misure collaterali, la Confederazione si assume la metà dei costi sostenuti dai Cantoni per fornire assistenza amministrativa, ossia dei costi netti una volta detratti gli introiti provenienti dalle spese procedurali addebitate secondo il diritto cantonale. Il finanziamento deve poter essere disciplinato in convenzioni sulle prestazioni come quelle stipulate già oggi periodicamente dalla Confederazione e dai Cantoni nel quadro dell’esecuzione delle misure collaterali (cfr. art. 7a cpv. 3 secondo periodo LDist). Il progetto prevede una base corrispondente.

Art.9 cpv. 2 lett. fbis

Come menzionato sopra, l’assistenza amministrativa non implica che siano effettuati controlli presso il datore di lavoro interessato. Per l’applicazione dell’obbligo di collaborazione dei datori di lavoro secondo l’articolo 8b è prevista l’introduzione di una sanzione amministrativa massima di 5000 franchi. La LDist prevede già sanzioni amministrative di questo importo per determinate violazioni. Per quanto riguarda queste sanzioni di norma sono competenti le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, in base a quanto stabilito dal diritto cantonale. Non risulta invece opportuno prevedere sanzioni penali, che sono di competenza delle autorità cantonali di perseguimento penale (cfr. art. 12 LDist). Lo Stato richiedente può inoltre applicare le proprie sanzioni e adottare misure contro il datore di lavoro che dovesse rifiutarsi di collaborare. Tali sanzioni e misure si basano sul diritto dello Stato richiedente.

I datori di lavoro interessati dovrebbero pertanto essere sufficientemente incentivati a collaborare in caso di controllo o di invito dell’autorità cantonale a presentare i documenti richiesti.

Nel capoverso 3 è necessaria una modifica redazionale perché la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) è ora menzionata per la prima volta nell’articolo 8a capoverso 1 LDist e in questo capoverso viene citata nuovamente.