Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine

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Sono state introdotte in particolare regole di ammissione per tutte le imprese di trasporto merci su strada che effettuano a titolo professionale trasporti di merci con autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 3,5 tonnellate (in precedenza 6 tonnellate).

1.2.2 Distacchi nel trasporto su strada transfrontaliero

I trasporti internazionali in Svizzera rientrano, oltre che nell’ATT, anche nel campo di applicazione dell’Accordo del 21 giugno 199912 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC). L’ALC disciplina l’ingresso e il soggiorno dei cittadini degli Stati contraenti e include anche la prestazione di servizi transfrontalieri13. Quest’ultima è limitata sostanzialmente a 90 giorni di lavoro per anno civile, tranne negli ambiti in cui sussiste un accordo speciale di prestazione di servizi tra la Svizzera e l’UE14. Nell’articolo 16 ALC e nell’articolo 22 allegato I ALC, in relazione all’equivalenza dei diritti e doveri si fa riferimento alla direttiva 96/71/CE15 (direttiva sul distacco)16. La direttiva sul distacco costituisce una concretizzazione della libera prestazione di servizi e definisce la nozione di distacco. Essa stabilisce in particolare quali sono le misure compatibili con la libera prestazione di servizi che gli Stati membri dell’UE possono adottare in caso di distacco di lavoratori per garantire la loro protezione. La direttiva sul distacco prevede a questo scopo un cosiddetto «nocciolo duro» di condizioni di lavoro e di occupazione dello Stato ospitante che sono vincolanti per i prestatori di servizi di altri Stati.

Nella pratica, riguardo all’attuazione e applicazione della direttiva sul distacco sono emerse varie questioni, motivo per cui l’UE ha rielaborato dal 2014 per due volte il proprio diritto in materia: con la direttiva 2014/67/UE17 (direttiva di applicazione della direttiva sul distacco, direttiva di applicazione), approvata nel 2014, l’UE perseguiva l’obiettivo di assicurare l’esecuzione negli Stati membri dell’UE e con la direttiva 2018/957/UE18 (direttiva che modifica la direttiva sul distacco, direttiva riveduta sul distacco) è stato sancito in particolare il principio «uguale salario per stesse mansioni nello stesso luogo».

Il riferimento specifico nell’ALC alla direttiva sul distacco del 1996 impone alla Svizzera di attuare ovverossia applicare nel diritto interno questo atto giuridico nelle relazioni con l’UE. La Svizzera ha recepito la direttiva del 1996 nel diritto svizzero nell’ambito della LDist. Come non membro dell’UE e sulla base dell’ALC, la Svizzera non è tenuta a recepire gli sviluppi del diritto UE in materia di distacco. Pertanto la Svizzera non ha recepito la direttiva di applicazione e la direttiva riveduta sul distacco.

Nella circolare comune Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e Segreteria di Stato della

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migrazione (SEM) del 28 febbraio 2017 sono stati adeguati nel quadro dell’ATT i requisiti del diritto in materia di stranieri concernenti i distacchi. A essere soggetti all’obbligo di notifica o del permesso sono ormai solo i servizi regolari di trasporto viaggiatori (traffico di linea) dallo SEE. Per tutti gli altri servizi di trasporto non è più necessario depositare una notifica online tramite la procedura di notifica

12 RS 0.142.112.681.

13 Art. 5 ALC.

14 Nell’ambito dell’ATT la prestazione di servizi non è limitata a 90 giorni.

15 Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

16 «Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.» (art. 16 cpv. 1 all. 2 ALC).

17 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.

18 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16.

19 Trasporti internazionali: prescrizioni del diritto in materia di stranieri applicabili ai trasportatori/agli autisti i cui servizi sono liberalizzati in virtù di accordi internazionali. Disponibile su: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > II. Accordo sulla libera circolazione delle persone.