Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine

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Il capoverso 3 tratta l’assistenza amministrativa reciproca e lo scambio di informazioni con Stati terzi. Entrambi si basano sugli accordi bilaterali sul trasporto su strada applicabili nei singoli casi39. Una regolamentazione separata per l’assistenza amministrativa e lo scambio di informazioni con Stati terzi risulta opportuna proprio perché lo scambio con Stati terzi – a differenza dello scambio istituzionalizzato con l’UE (via ERRU, IMI) – è organizzato in modo più individuale e avviene tuttora sulla base degli accordi bilaterali applicabili nei singoli casi. La regolamentazione ha potuto quindi essere ripresa dall’attuale articolo 9a capoverso 3, fermo restando che la portata dei dati forniti o delle informazioni richieste deve rimanere anch’essa limitata ai dati di cui all’articolo 9a capoversi 2 e 3 lettere a e d–g. Non sussiste alcuna ragione che possa giustificare una regolamentazione differente della portata dello scambio con Stati membri dell’UE e quello con Stati terzi.

L’UFT può continuare a rendere accessibili i dati mediante la procedura di richiamo, mentre è il Consiglio federale a disciplinare le modalità dell’accesso in questa procedura. A questo proposito non si tratta di una novità rispetto al diritto precedente (art. 9a cpv. 3 e 5 lett. b LPTS e art. 13 OATVM).

Il Consiglio federale deve inoltre disporre anche in futuro della competenza di poter concludere con Stati terzi trattati internazionali concernenti la comunicazione dei dati. Anche questa norma sulla competenza è ripresa dall’attuale articolo 9a, ovvero dal capoverso 6.

Con il capoverso 4 si intende dare al Consiglio federale da un lato la possibilità di poter concludere gli accordi necessari per una futura adesione della Svizzera alle piattaforme elettroniche dell’UE (ERRU, IMI) già illustrate in precedenza, mentre dall’altro è ora sancita qui la sua competenza di poter disciplinare, come in precedenza, le modalità dell’assistenza amministrativa reciproca e dello scambio di informazioni.

Art. 12a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del …

Al capoverso 1, il periodo transitorio dell’attuale capoverso 1 è ripreso nel contenuto e adattato alla data di entrata in vigore della presente modifica. Una regolamentazione corrispondente è tuttora necessaria, poiché la prova dell’affidabilità dei responsabili della direzione deve essere fornita solo al momento del rinnovo delle autorizzazioni già concesse.

Il capoverso 2 contiene una disposizione che disciplina lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'UE finché la Svizzera non avrà aderito sulla base di un accordo separato al sistema di informazione elettronico menzionato all’articolo 9a capoverso 2. Fino all’entrata in vigore degli accordi necessari, lo scambio di informazioni avverrà come in precedenza, quindi su richiesta e con la possibilità da parte dell’UFT di rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo. Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 9a capoverso 3 nonché alla disposizione che si applica tuttora allo scambio con Stati terzi.

Le altre disposizioni transitorie concernenti la modifica del 26 settembre 2014 sono abrogate.

3.2 Legge sui lavoratori distaccati

Art. 1 cpv. 2bis

Per il nuovo compito dell’assistenza amministrativa nel quadro dell’allegato 1 dell’Accordo sui trasporti terrestri e dell’allegato P della Convenzione AELS è necessario ampliare il campo di applicazione della LDist, che non prevede la comunicazione di dati alle autorità di altri Paesi e la cooperazione tra le autorità in merito a imprese o a datori di lavori stabiliti in Svizzera.

Art. 8a Assistenza amministrativa nel settore del trasporto su strada

39 Si veda ad esempio l’Accordo del 1° dicembre 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri di Bosnia e Erzegovina relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci (RS 0.741.619.191).