Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
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amministrativa è disciplinata nell’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1057. L’articolo 1 disciplina anche i casi che rientrano nelle norme sul distacco.
Le imprese di trasporto svizzere che dal 22 febbraio 2022 effettuano trasporti verso l’UE devono depositare come di consueto la loro notifica secondo le prescrizioni nazionali del Paese ospitante.
L’articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057 adegua la direttiva 2006/22/CE27 esistente, volta a garantire un’attuazione uniforme ed efficace delle prescrizioni sui periodi di lavoro e di riposo. Con l’adeguamento dell’articolo 2 della direttiva si perseguono controlli su strada uniformi negli Stati membri dell’UE nonché si estendono gli attuali sistemi nazionali di classificazione del rischio. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) non vede alcuna necessità d’intervento per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 2 e parte dal presupposto che con l’attuale diritto nazionale sia possibile raggiungere l’equivalenza con il diritto UE.
1.4 Atto mantello
L’attuazione del pacchetto sulla mobilità I avviene allo stesso modo in due leggi federali separate. L’adeguamento dell’una delle due leggi federali non comporta tuttavia l’adeguamento dell’altra, motivo per cui nessuna delle due leggi del presente progetto è subordinata all’altra. Poiché nei contenuti l’attuazione riguarda il miglioramento delle condizioni di accesso e di concorrenza nel settore delle imprese di trasporto su strada che effettuano trasporti di viaggiatori e merci, sussiste la connessione necessaria tra gli avamprogetti che giustifica la forma dell’atto mantello.
1.5 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie nazionali del Consiglio federale
Nel programma di legislatura 2019–2023, il Consiglio federale ha fissato diversi obiettivi per la Svizzera. Uno di questi obiettivi prevede di contribuire a un solido ordinamento economico mondiale e garantire all’economia svizzera l’accesso ai mercati internazionali e al mercato interno dell’UE.
Per la prosperità del Paese è particolarmente importante che l’economia possa accedere senza barriere al mercato interno europeo. Nell’ambito del trasporto terrestre, l’UE continuerà a essere il partner economico più significativo della Svizzera. Per approfondire le relazioni della Svizzera con l’UE, il Consiglio federale intende consolidare, stabilizzare e sviluppare ulteriormente la via bilaterale, perseguendo un approccio globale e coordinato che riguardi tutte le questioni aperte con l’UE. La modifica di legge proposta nel quadro del presente progetto fa parte di questa strategia.
1.6 Interventi parlamentari
Il presente progetto riprende le richieste del seguente intervento parlamentare:
2021 M 21.4580 Maggiore sicurezza stradale grazie allo scambio di informazioni: consentire alla polizia svizzera di accedere al sistema ERRU.
Il Consiglio federale intende quindi togliere di ruolo questo intervento parlamentare, nell’ambito del messaggio, in quanto adempiuto.
27 Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio, GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35.