Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
transfrontaliero continuano a rimanere esonerati dall’obbligo di licenza tutte le imprese che utilizzano per il trasporto merci esclusivamente veicoli il cui peso totale ammissibile non supera in base alla licenza di circolazione 2,5 tonnellate.
Anche nell’ambito dell’ALC non è previsto l’obbligo della Svizzera di adeguarsi alle nuove normative in relazione al distacco di lavoratori. Come menzionato nel capitolo 1.2.2., la Svizzera non è obbligata a recepire i cambiamenti del diritto UE sui lavoratori distaccati. La Svizzera non ha pertanto recepito né la direttiva di applicazione né la direttiva riveduta sui lavoratori distaccati. Dato che l’assistenza amministrativa non è espressamente prevista nella LDist, la modifica secondo la variante 3 qui presentata (cfr. n. 2.2.1) comporterebbe una modifica sul piano dell’applicazione del diritto nell’ambito del trasporto su strada.
5.3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeoCon l’adeguamento delle
disposizioni sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada, il presente progetto ha come scopo l’armonizzazione con il regolamento (UE) 2020/1055, che è già entrato in vigore nell’UE e si applica agli Stati membri a partire dal 21 febbraio 2022. Con gli adeguamenti apportati nell’ambito dell’assistenza amministrativa reciproca e dello scambio di informazioni, si intende inoltre creare un quadro legislativo che possa consentire alla Svizzera, mediante gli accordi necessari, un eventuale collegamento ai sistemi informativi elettronici dell’UE (ERRU, IMI).
Per confermare formalmente l’equivalenza con il diritto UE delle norme recepite, la Commissione europea è invitata dopo l'approvazione della legge e delle ordinanze a effettuare una verifica corrispondente degli atti giuridici svizzeri. Nel quadro dell’ALC la Svizzera, come illustrato nel capitolo 1.2.2, non ha recepito i più recenti atti legislativi sul distacco, come la direttiva di applicazione e la direttiva riveduta sui lavoratori distaccati. Anche senza il recepimento, questi nuovi atti legislativi hanno comportato dal punto di vista dei contenuti un avvicinamento tra le normative svizzere e quelle europee, visto che le misure collaterali svizzere prevedevano fin dall’inizio strumenti per l’attuazione come i controlli e le sanzioni. Le differenze riguardano singoli strumenti e l’applicazione (per esempio il termine di preannuncio di otto giorni). Ci sono anche elementi in comune, per esempio per quanto riguarda l’obbligo di notifica, le misure di controllo, le sanzioni amministrative e la responsabilità in caso di subappalto. Nell’odierna LDist manca tuttavia una base per lo scambio di informazioni e l’assistenza amministrativa da parte della Svizzera. Il parziale recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 comporterebbe una certa armonizzazione del diritto sui lavoratori distaccati nel settore del trasporto su strada.
5.4 Protezione dei dati
Con il recepimento del diritto UE vengono raccolti dati aggiuntivi (art. 9 cpv. 3 lett. f e g LPTS) delle imprese di trasporto su strada ed elaborati nella parte non pubblicamente accessibile del registro dell’UFT (art. 9 cpv. 3 LPTS). L’assistenza amministrativa reciproca e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell’UE comprende anche questi dati. Tutte le informazioni sui dati della parte non pubblicamente accessibile del registro o sui dati riguardanti la prova della sede effettiva e stabile continueranno a essere concesse esclusivamente alle autorità designate e competenti degli Stati membri dell’UE nell’ambito dell’esercizio della loro attività amministrativa e di controllo.
Nella LDist si introduce ora l’assistenza amministrativa, che deve essere disciplinata sulla base del diritto dell’UE. Con la regolamentazione della comunicazione dei dati su richiesta si tiene conto dell’articolo 19 in combinato disposto con l’articolo 17 LPD.