Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine

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2.2.2 Modifica per fasi della LDist

Nella parte relativa agli obblighi amministrativi, alle misure di controllo e all’assistenza amministrativa (art. 1 par. 11–16), la direttiva (UE) 2020/1057 prevede l’impiego dell’IMI. In particolare la notifica di un servizio di trasporto soggetto all’obbligo di notifica nel Paese destinatario del distacco deve essere effettuata tramite un’interfaccia pubblica connessa al sistema IMI (art. 1 par. 11 lett. a). Anche l’assistenza amministrativa da parte dello Stato di stabilimento deve avvenire tramite l’IMI (art. 1 par. 11 lett. c).

Per quanto riguarda la Svizzera, per l’uso dell’IMI è necessario stipulare un accordo, richiesto per lo scambio di informazioni con Paesi terzi tramite il sistema (cfr. n. 2.1.3). L’accordo riguarda solo una disposizione di un atto normativo elencato nell’allegato del regolamento IMI, come l’articolo 1 paragrafo 14 della direttiva (UE) 2020/1057.

Visti questi requisiti, il Consiglio federale ha deciso di introdurre, in una prima fase, una base per l’assistenza amministrativa da parte delle autorità svizzere nella LDist. Le modifiche giuridiche per gli altri ambiti (procedura di notifica, misure di controllo) dovranno essere effettuate in un secondo momento, se possibile nel quadro dell’introduzione dell’IMI, qualora si giungesse a un accordo con l’UE in merito al sistema. Un relativo progetto potrebbe essere elaborato nel corso del 2022. Il presente progetto si limita pertanto all’introduzione di una base per lo scambio di informazioni e l’assistenza amministrativa da parte della Svizzera nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2020/1057.

2.2.3 Modifica proposta

Le modifiche della LDist sono intese a creare una base per lo scambio di informazioni e l’assistenza amministrativa da parte della Svizzera. Il campo di applicazione si limita ai lavoratori distaccati nel settore del trasporto su strada nel quadro della direttiva (UE) 2020/1057 e dell’Accordo sui trasporti terrestri. L’assistenza amministrativa si applica quando uno Stato membro dell’UE intende effettuare un controllo e a questo scopo necessita di informazioni o di documenti dell’impresa che si trova in Svizzera e che l’impresa non gli fornisce. Questo avviene per esempio quando l’indirizzo nella notifica relativa al servizio di trasporto nello Stato ospitante non è noto o se l’impresa non risponde all’invito a presentare i documenti richiesti. L’assistenza amministrativa è in ogni caso sussidiaria se le informazioni e i documenti non possono essere ottenuti direttamente dall’impresa.

Per la richiesta di assistenza amministrativa da parte delle autorità cantonali per effettuare un controllo secondo l’articolo 7 LDist su un’impresa di trasporto su strada con sede in uno Stato dell’UE esiste già una base legale nell’articolo 8 capoverso 3 LDist. I documenti che possono essere richiesti al datore di lavoro nel quadro di un controllo sono elencati in maniera esaustiva nell’articolo 1 paragrafo 11 lettera c della direttiva (UE) 2020/1057. Di conseguenza, nel quadro dell’assistenza amministrativa possono essere richiesti e trasmessi soltanto questi documenti. L’attuazione nel diritto svizzero si baserà su questa regola, in applicazione del principio di equivalenza.

2.3 Attuazione

Il regolamento dell'UE contiene varie disposizioni che oggi sono disciplinate in Svizzera nell’OATVM e che dovrebbero quindi essere adattate dopo l’emanazione delle leggi. La procedura corrispondente sarà condotta dopo l’emanazione delle disposizioni legali. Saranno aggiornati in particolare i riferimenti alle disposizioni dell’UE.

Il Consiglio federale determinerà l’entrata in vigore delle nuove norme. In questo ambito è previsto anche un periodo transitorio per quanto riguarda l’obbligo di autorizzazione. Questo consente da un lato di dare alle imprese un certo periodo di tempo per la preparazione e dall’altro di spalmare in parte le domande di autorizzazione che l’UFT è chiamata a evadere quale autorità di rilascio.