Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
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Ad essere esonerati dal requisito dell’autorizzazione rimangono inoltre tuttora, in base all’articolo 1 capoverso 3 OATVM, i trasporti citati nell’allegato 4 dell’ATT.
Titolo prima dell’art. 3 Sezione 2: Accesso alle professioni di trasportatore su strada
Come già indicato, il titolo in oggetto viene spostato e inserito prima dell’articolo 3 LPTS.
Art. 3 cpv. 2, secondo periodo
Attualmente la durata di validità quinquennale dell’autorizzazione di accesso non è sancita esplicitamente né a livello di legge né a livello di ordinanza. Finora veniva dedotta dal controllo regolare, che in base all’articolo 8 capoverso 1 LPTS deve essere effettuato almeno ogni cinque anni. Con l’inserimento nell’articolo 3 capoverso 2 si intende creare un’esplicita base legale della prassi già in uso. Dopo la scadenza della durata di validità è necessario un rinnovo dell’autorizzazione che può essere richiesto presentando una nuova domanda.
L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1072/2009 stabilisce che la licenza è rilasciata a nome di un trasportatore e che non è cedibile. Con questa integrazione nella LPTS il diritto svizzero è adattato alle disposizioni dell’UE. Ciò è riportato già oggi in maniera corrispondente sulle autorizzazioni rilasciate dall’UFT ed è quindi già una prassi comune.
Art. 3a Trasporto internazionale di viaggiatori e di merci
Nell’ambito della LPTS si intende uniformare l’uso delle espressioni utilizzate per indicare gli accordi con Stati terzi. Finora l’articolo 3a parla di convenzioni internazionali, mentre l’articolo 9a capoverso 3 di accordi internazionali. Poiché l’oggetto delle due disposizioni è lo stesso, le espressioni scelte devono essere uniformi. «Convenzioni internazionali» è quindi sostituito con «accordi internazionali», che in relazione agli accordi bilaterali nel settore del trasporto su strada risulta quella più appropriata.
Con la riformulazione del capoverso 1, in particolare della lettera b, si intende chiarire che non esistono solo accordi bilaterali, ma anche – con i contingenti decisi dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (Protocollo del 17 ottobre 195334 concernente la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti) dal 1974 (cfr. risoluzione n. 2635) – un sistema multilaterale che sulla base della reciprocità consente la prestazione di servizi di trasporto merci da parte di imprese estere in Svizzera.
Con una decisione corrispondente del Consiglio federale relativa alla partecipazione al sistema multilaterale, viene conferita alla rappresentanza svizzera alla Conferenza dei Ministri dei trasporti la facoltà di partecipare alle decisioni sui rispettivi contingenti reciproci. Le decisioni della Conferenza dei Ministri dei trasporti possono quindi, per quanto siano adeguate allo scopo («self-executing»), essere attuate direttamente in Svizzera.
In seguito alla modifica linguistica nel capoverso 1, anche il capoverso 2 deve essere completato in maniera corrispondente con l’espressione «decisioni». A prescindere da questo, il capoverso 2 rimane invariato nel contenuto. Con «condizioni definite nella presente legge» possono essere intese unicamente le condizioni di autorizzazione, poiché in base all’articolo 1 la LPTS non disciplina nessun altro oggetto. Con questa disposizione si tiene conto del fatto che gli Stati che non appartengono all’UE prevedono altri requisiti per l’autorizzazione delle imprese rispetto alla Svizzera e all’UE. I trasporti concordati in base agli accordi bilaterali tra la Svizzera e questi Stati possono quindi essere comunque effettuati.
34 RS 0.740.1
35 https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/quo26e.pdf