Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
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La Confederazione deve inoltre assumersi i costi per indennizzare le autorità cantonali secondo l’articolo 8c. Sarebbe ipotizzabile un indennizzo forfettario per ogni caso.
Poiché è difficile fare previsioni in merito al numero di richieste di assistenza amministrativa, non è possibile quantificare i costi che si vengono a creare per la Confederazione. Sulla base della stima sopra presentata, di circa 25–50 casi all’anno, si ritiene che i nuovi compiti possano essere svolti con le risorse di personale e con il budget per le misure collaterali di cui dispone la SECO, responsabile a livello federale dell’esecuzione della LDist.
In vista di una possibile applicazione del sistema IMI per l’assistenza amministrativa è necessario ulteriore personale per l’introduzione e la gestione del sistema, in particolare nella fase iniziale. La Confederazione dovrà nominare un coordinatore IMI per l’esecuzione della LDist nel settore dei trasporti su strada, che sia a disposizione anche dei Cantoni come coordinatore. Poiché lo scambio via IMI avviene tramite una soluzione basata sul web, non si prevedono investimenti tecnici importanti. La Svizzera dovrà versare dei contributi all’UE per l’utilizzo dell’IMI, che la Commissione europea non ha però finora quantificato.
Anche per quanto riguarda l’adeguamento della procedura di notifica alle disposizioni della direttiva (UE) 2020/1057 (art. 1 par. 11 lett. a) potrebbero venire a crearsi costi in una fase successiva. L’importo di tali costi dipenderà da come dovrà essere effettuata la notifica: se attraverso un’interfaccia pubblica nell’IMI o se sarà necessaria una modifica dell’attuale procedura di notifica online di cui all’articolo 6 LDist per distacchi di breve durata in modo da adeguarla tecnicamente alla direttiva (UE) 2020/1057 (art. 11 par. 1 lett. a).
L’effettivo collegamento della Svizzera al modulo IMI della direttiva (UE) 2020/1057 dipende dall’interesse a effettuare uno scambio di informazioni tramite l’IMI sul distacco di lavoratori nel settore del trasporto su strada e dalla stipula di un corrispondente accordo con l’UE in tal senso.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna Ripercussioni nell’ambito dell’accesso alle professioni di trasportatore su strada
Un aumento delle imprese di trasporto soggette all’obbligo di licenza significa che le autorità di controllo dovranno controllare un maggior numero di imprese di trasporto, il che comporta un carico maggiore.
4.2.2 Ripercussioni nell’ambito della LDist
Il progetto prevede che le autorità cantonali di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d LDist siano competenti dell’esecuzione dell’assistenza amministrativa. Le autorità cantonali avranno il compito di richiedere all’impresa i documenti o le informazioni indicati dallo Stato richiedente e di applicare una sanzione secondo l’articolo 9 LDist in caso di violazione dell’obbligo di collaborazione. Non sono previsti controlli in loco. Il numero di richieste di assistenza amministrativa è difficilmente stimabile. Sulla base dei 25–50 casi all’anno sopra indicati, non vi sono motivi per supporre che il numero di procedure di assistenza amministrativa possa provocare costi di rilievo presso i Cantoni. La presente proposta prevede che i Cantoni si assumano, come avviene generalmente nell’esecuzione delle misure collaterali, metà dei costi degli stipendi e la Confederazione l’altra metà.
Si può pertanto ritenere che questo compito non causerà costi di rilievo ai Cantoni e che tali costi potranno essere gestiti nel quadro delle risorse impiegate per l’esecuzione delle misure collaterali. Se l’assistenza amministrativa dovesse avvenire in un secondo tempo via IMI, i Cantoni dovrebbero sostenere costi supplementari sul piano amministrativo e organizzativo, in particolare nella fase di introduzione. Dato che l’applicazione è basata sul web, non si prevedono investimenti importanti in ambito tecnico. L’impiego dell’IMI nella procedura di assistenza amministrativa non comporta oneri