Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
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2 La normativa proposta
2.1 Accesso alla professione
Con il presente progetto si intende adeguare la LPTS alle norme del regolamento (UE) 2020/1055. Devono essere quindi introdotti criteri per l’accesso alla professione (licenza) per le imprese che utilizzano veicoli commerciali leggeri (tra 2,5 e 3,5 tonnellate) a titolo professionale e previste misure per un miglior controllo delle cosiddette «società bucalettere».
2.1.1 Obbligo di licenza a partire da 2,5 tonnellate
L’obiettivo del regolamento (UE) 2020/1055 è quello di estendere i criteri per l’accesso alla professione (autorizzazione) alle imprese di trasporto su strada che utilizzano nel trasporto merci transfrontaliero veicoli con un peso complessivo superiore a 2,5 tonnellate. Finora l’autorizzazione era necessaria solo per le imprese che impiegano veicoli di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate. All’interno dell’UE, l’estensione di questa norma alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali è facoltativa. Le imprese che effettuano trasporti non commerciali con veicoli commerciali leggeri (ad es. un installatore di impianti sanitari che usa un furgone di peso inferiore a 3,5 tonnellate per il trasporto delle proprie attrezzature) continuano a essere esonerati dall’obbligo di autorizzazione. Le autorizzazioni sono valide per 5 anni e devono poi essere rinnovate.
Opzione scelta: estensione al trasporto transfrontaliero
Il Consiglio federale intende riprendere i contenuti del regolamento (UE) 2020/1055 ed estendere quindi l’obbligo di autorizzazione alle imprese svizzere di trasporto su strada che utilizzano i loro veicoli con un peso complessivo rispettivo tra 2,5 e 3,5 tonnellate nel trasporto merci transfrontaliero.
In base a stime approssimative, da questa misura saranno interessate circa 1000 imprese. Le nuove imprese che rientrano in questo obbligo di autorizzazione sono esclusivamente quelle che non utilizzano già oggi veicoli di oltre 3,5 tonnellate per il trasporto commerciale di merci nazionale o internazionale. L’onere supplementare per le imprese e l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) è quindi gestibile (cfr. 4.1.1).
La Commissione UE non è stata finora in grado di indicare nessuno Stato membro dell’UE che applichi le suddette norme anche alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali. Di conseguenza, l’opzione scelta corrisponde in larga misura all’attuazione nell’UE.
Rinunciare all’estensione dell’obbligo di autorizzazione alle imprese che operano esclusivamente nel trasporto nazionale, significa mantenere all’interno della Svizzera differenze normative nel trasporto merci a titolo professionale per le imprese con veicoli oltre 3,5 tonnellate e tra 2,5 e 3,5 tonnellate. In Svizzera gli autofurgoni effettuano oltre la metà delle prestazioni chilometriche nel trasporto merci su strada. In considerazione dei carichi utili ridotti, il loro contributo alle prestazioni di trasporto è però molto minore in termini percentuali.
Alternativa respinta: estensione al traffico interno
Il numero di veicoli commerciali con un peso complessivo fino a 3,5 tonnellate è aumentato notevolmente negli ultimi anni, non solo a livello internazionale ma anche in Svizzera. È lecito ritenere che una parte considerevole di questi veicoli sia utilizzata per il trasporto merci a titolo professionale. Non sono disponibili cifre esatte. I motivi di questo forte aumento sono dovuti tra le altre cose alle differenze normative per i veicoli oltre 3,5 tonnellate e i veicoli fino a 3,5 tonnellate incluse. I secondi non devono infatti pagare alcuna tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), non sono assoggettati all’OLR 1, non sono interessati dal divieto di circolazione di notte e di domenica e non sono attualmente neppure soggetti all’obbligo di autorizzazione.