Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
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supplementari per quanto riguarda l’amministrazione e il personale e la procedura dovrebbe risultare ancora più efficiente.
4.3 Ripercussioni sull’economia
L’attività come impresa di trasporto su strada deve essere soggetta per tutti i fornitori di servizi/partecipanti del settore del trasporto su strada a regole uguali e comuni. L’estensione delle regole in vigore alle imprese di trasporto che utilizzano nel trasporto transfrontaliero veicoli commerciali leggeri significa che l’accesso alla professione è disciplinata in maniera uniforme, il che garantisce non ultimo la qualità di questo settore e anche la competitività tra le imprese di trasporto.
Il progetto sull’adeguamento della LDist non ha ripercussioni sull’economia.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto riguarda la LPTS e in secondo luogo gli adeguamenti dell’OATVM. La LPTS ha la sua base costituzionale negli articoli 63 capoverso 1, 92 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Le modifiche richieste s’iscrivono nella cornice delimitata da questi articoli. Il progetto è conforme alla Costituzione.
La base costituzionale della LDist è costituita dall’articolo 110 capoverso 1 lettere a e b Cost. Le modifiche richieste riguardano il controllo delle condizioni salariali e lavorative minime e sono quindi conformi alla base costituzionale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’ATT non contiene obblighi espliciti riguardo a un recepimento integrale del nuovo diritto rilevante dell’UE nel proprio campo di applicazione. L’obiettivo dell’Accordo è tuttavia il più ampio allineamento possibile delle norme in vigore nel trasporto terrestre in Svizzera e nell’UE, in modo tale da garantire il buon funzionamento dell’Accordo (cfr. in particolare art. 52, par. 4, ATT). Nell’ambito dell’accesso al mercato la Svizzera ha tutto l’interesse a mantenere l’equivalenza delle condizioni quadro giuridiche. Se non si tenesse conto dei corrispondenti sviluppi del diritto inerente al «pacchetto dei trasporti su strada», le divergenze tra le disposizioni vigenti in Svizzera e nell’UE impedirebbero la congrua applicazione dell’ATT. Il presente progetto persegue pertanto l’obiettivo di adeguare le disposizioni svizzere a quelle dell’UE e di creare così pari condizioni di concorrenza nel trasporto su strada.
Dopo l’avvenuto screening da parte della Commissione conformemente al numero 5.3 e una volta confermata l’equivalenza, sarà preparata e adottata una decisione del Comitato misto dei trasporti terrestri per la modifica degli allegati corrispondenti dell’ATT (art. 52, par. 4, ATT).
Il recepimento del pacchetto sulla mobilità comporta una serie di adeguamenti degli allegati dell’ATT: da un lato il regolamento (UE) 2020/1055, volto ad adeguare i due regolamenti (CE) n. 1071/2009 e 1072/2009, deve essere recepito nella lista delle disposizioni applicabili nell’allegato 1, sezione 1, ATT e allegato P alla Convenzione AELS. Dall’altro, l’articolo 9, paragrafo 3, ATT esonera i trasporti menzionati nell’allegato 4 da tutte le regole relative alla licenza e da altri obblighi di autorizzazione nel settore dei trasporti. L’allegato 4 menziona al numero 3 il trasporto merci con autoveicoli la cui massa totale ammissibile, compresa la massa totale dei rimorchi, non supera 3,5 tonnellate. Con l’estensione del requisito dell’autorizzazione alle imprese di trasporto su strada che per il trasporto merci transfrontaliero utilizzano veicoli e combinazioni di veicoli con un peso totale ammesso superiore a 2,5 tonnellate, il numero 3 deve essere modificato in maniera corrispondente. Nel trasporto merci