Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
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La Svizzera non recepisce l’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 (né la parte relativa al distacco né quella relativa all’applicazione), ossia né la definizione riguardante il distacco né gli obblighi amministrativi e le misure di controllo. In questo caso non sarebbe necessaria alcuna modifica della LDist. Per i trasporti transfrontalieri nell’UE e in Svizzera si continuerebbe ad applicare l’ALC.
3. Adeguamento del diritto nell’ambito dell’assistenza amministrativa (recepimento parziale)
La Svizzera recepisce dalla direttiva (UE) 2020/1057 nell’allegato 1 dell’Accordo sui trasporti terrestri e nell’allegato P della Convenzione AELS soltanto le disposizioni riguardanti gli obblighi amministrativi, le misure di controllo e l’assistenza amministrativa (art. 1 par. 11–16), ossia senza la definizione riguardante il distacco contenuta nell’articolo 1 paragrafi 1–8. In questo caso per il distacco si applicherebbero l’ALC e la LDist. Sarebbe necessario disciplinare l’assistenza amministrativa nella LDist e la procedura di notifica specifica per il trasporto su strada, le misure di controllo e le modalità di collegamento all’IMI nella LDist (cfr.
n. 2.2).
Dopo aver ponderato le tre soluzioni, il Consiglio federale ha optato per la variante 3 (recepimento parziale senza la definizione del distacco, ma con l’assistenza amministrativa). Per un distacco nel trasporto su strada continuerebbe pertanto ad applicarsi l’articolo 1 LDist, il che consentirebbe di verificare il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime in Svizzera e di osservare il settore ai sensi dell’articolo 360b CO nel quadro delle misure collaterali.
L’obbligo di notifica si baserebbe sulle disposizioni della direttiva (UE) 2020/1057 (cfr. n. 2.2) e non potrebbe più essere richiesto un termine di preannuncio di otto giorni (art. 6 LDist). L’attuazione in loco, presso i lavoratori distaccati nel settore del trasporto su strada, dei controlli nell’ambito delle misure collaterali richiederebbe alcuni cambiamenti dal punto di vista organizzativo perché nella procedura di notifica per i trasportatori non può essere richiesta l’indicazione del luogo di destinazione e del luogo di impiego in Svizzera. Potrebbero comunque essere svolti controlli in loco, per esempio in coordinamento con controlli del traffico stradale o su parcheggi usati di frequente. Questo non riguarda i controlli scritti. In base alle esperienze raccolte dopo l’allentamento dell’obbligo di notifica e di autorizzazione per il trasporto su strada avvenuto con la circolare congiunta SEM-SECO del 28 febbraio 2017 (cfr. n. 1.2.2) non si prevedono effetti negativi sui controlli legati alle misure collaterali.
Con la variante 3 la Svizzera si assume nuovi impegni in particolare in merito all’assistenza amministrativa nel caso in cui uno Stato membro dell’UE chieda aiuto alla Svizzera per effettuare un controllo su un’impresa di trasporto svizzera in relazione al distacco di lavoratori.
Va ricordato che nel caso di recepimento parziale o non recepimento delle regole sul distacco (varianti 3 e 2) viene a crearsi una situazione giuridica diversa con l’UE per quanto riguarda il distacco nel settore dei trasporti. Parallelamente alla procedura di consultazione sul presente progetto, la Commissione europea sarà consultata, nel quadro di una procedura informale, sul previsto recepimento parziale (cfr. art. 52 cpv. 2 dell’Accordo sui trasporti terrestri). Al termine della procedura di consultazione e dopo aver sentito la Commissione europea, sulla base delle prese di posizione pervenute si potrà indicare la soluzione definitiva (recepimento parziale, recepimento totale, nessun recepimento) nel messaggio del Consiglio federale.
La procedura di consultazione consentirà di verificare se la variante 3 sopra descritta di un recepimento parziale della direttiva (UE) 2020/1057 sarà accolta dagli interpellati. Se invece verrà respinta, si porrà la questione se recepire completamente la direttiva (variante 1) o non recepirla (variante 2). I partecipanti alla procedura di consultazione sono invitati a esprimersi anche in merito a queste alternative.