Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
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2.1.3 Modulo IMI 2020/1055
La cooperazione amministrativa e la mutua assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE relative alla sede effettiva e stabile dell’impresa avvengono tramite il sistema di informazione del mercato interno, chiamato IMI, istituito con il regolamento (UE) n. 1024/201229. Il regolamento IMI regola i requisiti per il suo uso finalizzato alla cooperazione amministrativa. IMI è un’applicazione accessibile tramite Internet che è stata sviluppata dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri per facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri. Il meccanismo di comunicazione centralizzato è rivolto alle autorità competenti dei rispettivi Paesi. Attualmente nell’UE sono disponibili 17 moduli IMI. Ognuno di questi moduli è indipendente dagli altri. La Svizzera deve quindi richiedere l’accesso singolarmente per ogni modulo di suo interesse.
Ogni Stato che partecipa a un modulo IMI nomina un’autorità competente per lo scambio di informazioni. Il regolamento (UE) 2020/1055 disciplina i termini e le procedure per la richiesta e la fornitura di informazioni. Lo scambio di informazioni tramite il modulo IMI del regolamento (UE) 2020/1055 si limita alla questione della sede, in modo tale da poter accertare se nel caso dell’impresa in oggetto si possa trattare di una società bucalettere.
Con il presente progetto si intende creare le condizioni perché la Svizzera possa richiedere presso la Commissione europea l’accesso al modulo IMI del regolamento (UE) 2020/1055. L’integrazione nella LPTS della condizione per l’autorizzazione relativa alla sede stabile ed effettiva finora disciplinata nell’articolo 1 capoverso 1 OATVM (ora: art. 4 cpv. 1 lett. d LPTS) e il recepimento delle disposizioni aggiuntive relative alla sede del regolamento (UE) 2020/1055 a livello di ordinanza (OATVM) significano che la Svizzera soddisfa una delle condizioni per la partecipazione al modulo IMI previste dal regolamento (UE) 2020/1055. Inoltre devono essere soddisfatte le ulteriori condizioni dell’articolo 23 paragrafo 1 del regolamento IMI per consentire alla Svizzera di partecipare al modulo IMI corrispondente. A tal fine lo scambio o la messa a disposizione delle informazioni devono essere disciplinati in un accordo internazionale tra la Svizzera e l’UE. Per questo il Consiglio federale deve ottenere con l’adeguamento della LPTS la competenza per poter concludere un accordo corrispondente. Inoltre la Svizzera deve garantire una protezione adeguata dei dati personali.
L’effettiva partecipazione della Svizzera a questo modulo IMI dipenderà dall’utilità effettiva, dai costi, dalla conclusione di un accordo corrispondente con l’UE e da eventuali soluzioni alternative che dovrebbero essere autorizzate dall’UE. Sono in corso relativi chiarimenti e colloqui con la Commissione europea.
2.1.4 ERRU
Il regolamento (UE) 2020/1055 disciplina lo scambio di informazioni tramite l’attuale registro europeo delle imprese di trasporto su strada (European Register of Road Transport Undertakings, di seguito «ERRU»). Con il recepimento del regolamento (CE) n. 1071/2009 è stata creata nel 2016 nella LPTS la base legale (art. 9a cpv. 3 LPTS) perché su richiesta possano essere scambiati con le autorità competenti degli Stati membri dell’UE o di Stati terzi dati pertinenti del registro per valutare l’affidabilità dei gestori dei trasporti. Lo scambio di informazioni tra la Svizzera e l’UE si basa attualmente sul regolamento (UE) n. 1213/201030. Oggi questo regolamento non è tuttavia più in vigore nell’UE. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, l’UE stabilisce regole per l’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada tramite un sistema elettronico di scambio di messaggi (ERRU). Fino al 2017 la comunicazione tra le autorità poteva avvenire tramite una cosiddetta «configurazione peer to peer». Gli Stati membri avevano così la possibilità di scambiarsi
29 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»), GU L 316 del 14.11.2012, pag.1.
30 Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada, GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21.