Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
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Lo scambio di informazioni e l’assistenza amministrativa in attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 sono disciplinati nella LDist e devono rientrare nella sfera di competenza della SECO e delle autorità cantonali di esecuzione della LDist. Queste ultime effettuano, nell’ambito dell’osservazione del mercato, controlli sui lavoratori distaccati in Svizzera e sui datori di lavoro svizzeri per quanto riguarda il rispetto dei salari usuali nel luogo e nel settore (art. 360b CO) e sono le autorità che applicano sanzioni in caso di violazione, da parte delle imprese che distaccano lavoratori, delle condizioni salariali e lavorative minime in settori con prescrizioni vincolanti (art. 9 LDist). Le autorità cantonali di esecuzione dispongono già delle strutture necessarie per svolgere i compiti di assistenza amministrativa in relazione alle imprese di trasporto con sede nel loro Cantone.
Il progetto prevede lo scambio di informazioni e il reperimento di documenti che lo Stato richiedente non riesce a ottenere dal datore di lavoro. Il compito delle autorità cantonali consiste nel fare in modo che il datore di lavoro collabori e in particolare invii i documenti necessari allo Stato richiedente. La violazione di questo obbligo di collaborazione può essere punita con sanzioni pecuniarie. Non è però prevista l’esecuzione di controlli presso il datore di lavoro da parte delle autorità cantonali su incarico dello Stato richiedente. La SECO funge da servizio di collegamento nello scambio con gli Stati richiedenti.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Legge federale sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Disposizioni generali
Per motivi di chiarezza, i primi articoli della LPTS devono essere ristrutturati, sotto il nuovo titolo Disposizioni generali. Quest’ultimo comprende le disposizioni sull’oggetto e sul campo di applicazione della legge nonché le definizioni.
Art. 1 Oggetto
L’articolo 1 viene ripreso, ma inserito in una nuova rubrica e disciplina quindi l’oggetto della legge.
Titolo prima dell’art. 2
L’attuale titolo Accesso alle professioni di trasportatore su strada che precede l’articolo 2 viene abrogato a causa della ristrutturazione della sezione 1 e inserito prima dell’articolo 3.
Art. 2 Campo di applicazione
Anche l’articolo 2 ottiene nell’ambito della ristrutturazione della sezione 1 una nuova versione e stabilisce ora il campo di applicazione della legge.
Nel campo di applicazione rientrano da un lato la professione di trasportatore di viaggiatori su strada. Per quanto riguarda il contenuto non vi è alcun cambiamento rispetto all’attuale situazione giuridica. L’unica novità è rappresentata dal fatto che si procede a una scomposizione dell’attuale lettera a: il capoverso 1 lettera a stabilisce per quale professione di trasportatore di viaggiatori su strada si applica la legge, mentre il capoverso 2 lettere a e b stabilisce per quale professione di trasportatore di viaggiatori su strada o quali imprese la legge non trova applicazione. Nel secondo caso si tratta tuttora di quelle imprese che trasportano viaggiatori esclusivamente per fini non professionali e imprese non occupate nel settore dei trasporti che effettuano il trasporto esclusivo di propri impiegati.
Nell’ambito della professione di trasportatore di merci su strada si è proceduti nello stesso modo per quanto riguarda la struttura: nel capoverso 1 lettera b viene stabilito per quale professione di