Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine

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Art. 6 cpv. 1, secondo periodo

L’estensione del requisito dell’autorizzazione alle imprese che per il trasporto di merci utilizzano veicoli con un peso totale superiore a 2,5 tonnellate è rilevante anche per la prova della capacità finanziaria. L’uso di veicoli leggeri è meno costoso e non richiede quindi la stessa quantità di capitale proprio e riserve come l’uso di veicoli pesanti. L’adeguamento dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1071/2009 tramite il regolamento (UE) 2020/1055 tiene conto di questo aspetto e fa dipendere gli importi da dimostrare, oltre che dal numero, anche dal rispettivo peso complessivo dei singoli veicoli utilizzati.

Gli importi di base e il loro adeguamento continuano a essere determinati in base al capoverso 2 dal Consiglio federale a livello di ordinanza (art. 3 OATVM).

Art. 8 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 9 Registro delle imprese di trasporto su strada

L’UFT tiene già oggi – diversamente da quanto le rubriche degli articoli esistenti 9 e 9a LPTS lasciano supporre – un unico registro unitario. Questo registro è però articolato in una parte pubblicamente accessibile (attuale art. 9) e una parte non pubblicamente accessibile (attuale art. 9a). Dalla prospettiva odierna una regolamentazione legale separata delle due parti del registro appare poco chiara e non necessaria. Poiché il recepimento del diritto UE comporta una serie di adeguamenti nell’ambito del registro delle imprese di trasporto su strada e del relativo scambio di informazioni nonché dell’assistenza amministrativa reciproca, viene colta l’occasione per un’ampia rielaborazione degli attuali articoli 9 e 9a. Il nuovo articolo 9 disciplinerà in futuro l’intero registro delle imprese di trasporto su strada tenuto dall’UFT. Il registro serve per avere il quadro delle imprese di trasporto di viaggiatori e merci su strada e per poter valutare l’affidabilità di tali imprese. Inoltre deve consentire in generale all’UFT di valutare se un’impresa soddisfa le norme determinanti nell’ambito dell’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada, quindi la LPTS, l’OATVM e l’ATT.

Il capoverso 1 stabilisce in linea di principio che l’UFT tiene un registro delle imprese di trasporto su strada e qual è lo scopo della raccolta dei dati. La rubrica abrogata dell’attuale articolo 9a è stata integrata nella nuova disposizione sullo scopo ed estesa in modo tale che il registro abbia come funzione generale quella di consentire la valutazione del rispetto delle prescrizioni determinanti. Il registro è costituito da una parte pubblicamente accessibile e una parte non pubblicamente accessibile.

Nel capoverso 2 sono riportati i dati che l’UFT elabora nella parte pubblicamente accessibile del registro. Dal punto di vista del contenuto non vi sono modifiche rispetto all’attuale situazione giuridica. Tutti i dati menzionati sono raccolti già oggi dall’UFT e possono essere consultati pubblicamente.

Il capoverso 3 riporta i dati che l’UFT registra nella parte non pubblicamente accessibile del registro. Le lettere a–f sono riprese perlopiù dall’attuale articolo 9a. La lettera a viene completata in considerazione del fatto che per la valutazione dell’affidabilità non sono più determinanti solo i gestori dei trasporti, ma che la cerchia delle persone è stata estesa con l’articolo 4 capoverso 6.

La lettera b viene adeguata alla terminologia della nuova legge sulla protezione dei dati (art. 5 lett. c n. 5 nLPD, FF 2020 6695) e riunisce ora le attuali lettere b e c. Le lettere successive si spostano quindi in maniera corrispondente.

La lettera c viene completata con il termine seriamente e si uniforma quindi alla formulazione dell’articolo 5 capoverso 2.