Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine
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L’articolo 8a disciplina la comunicazione dei dati all’autorità richiedente all’estero e l’articolo 8b stabilisce le competenze, l’obbligo di collaborazione e la procedura.
In base a quanto stabilito nell’allegato 1 dell’Accordo sui trasporti terrestri e nell’allegato P della Convenzione AELS, viene disciplinata la comunicazione di dati sui lavoratori impiegati in Svizzera e sul loro datore di lavoro, con sede o domicilio in Svizzera, su richiesta di un’autorità estera (cpv. 1). Il capoverso 1 va visto in relazione ai capoversi 2 e 3 che definiscono lo scopo di tale comunicazione e i dati da comunicare.
Il capoverso 2 riguarda la comunicazione dei dati che consentono l’identificazione del datore di lavoro al fine di effettuare il controllo del rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime nel settore del trasporto su strada nel Paese richiedente durante il periodo del distacco (cpv. 2). Questa disposizione è limitata ai casi nei quali non è possibile identificare il datore di lavoro sulla base delle indicazioni fornite da quest’ultimo nella procedura di notifica. L’autorità richiedente è l’autorità competente per quanto riguarda il controllo delle condizioni salariali e lavorative; in genere si tratta di un ispettorato del lavoro o di un’altra autorità amministrativa. Sono competenti a comunicare i dati sia la SECO sia l’autorità cantonale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d LDist. Le informazioni per effettuare controlli della sicurezza stradale non rientrano in questa disposizione.
Di norma, un’autorità può comunicare soltanto i dati di cui dispone e la loro comunicazione deve essere disciplinata dalla legge (art. 19 in combinato disposto con l’art. 17 della legge del 19 giugno 199240 sulla protezione dei dati [LPD]). La comunicazione di cui al capoverso 2 si limita pertanto ai dati riguardanti il datore di lavoro o i lavoratori contenuti in registri ufficiali, per esempio il registro di commercio (Zefix), o in elenchi pubblicamente accessibili, come elenchi di indirizzi, o in registri ai quali l’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro ha accesso sulla base del diritto federale o cantonale, per es. il registro dello stato civile in «Infostar». Non vi rientra lo scambio di dati relativi alle assicurazioni sociali, che avviene nel quadro dell’allegato II dell’ALC e del regolamento (CE) n. 883/200441 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Nel capoverso 3 viene introdotta la base per la comunicazione di determinati dati che il datore di lavoro deve mettere a disposizione. L’assistenza amministrativa di cui al capoverso 3 si applica in maniera sussidiaria se il datore di lavoro non ottempera di sua spontanea volontà all’obbligo di presentare i documenti all’autorità richiedente estera. In questi casi, su richiesta di quest’ultima, le autorità svizzere devono richiedere le informazioni e la documentazione direttamente al datore di lavoro (cfr. art. 8b). I dati vengono comunicati nell’ambito di un controllo del rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime durante il distacco nel Paese richiedente. Vengono elencati in maniera esaustiva i seguenti documenti: lettera di vettura o documenti equivalenti nel trasporto di beni su strada transfrontaliero, dati del tachigrafo secondo l’articolo 14 OLR 1, conteggi salariali durante il periodo del distacco, contratto di lavoro o le informazioni scritte secondo l’articolo 330b CO, rapporti sul tempo di lavoro secondo l’articolo 15 OLR 1, se il tempo di lavoro non risulta dal tachigrafo, e ricevute del pagamento dello stipendio. In futuro la lettera di vettura sarà probabilmente rilasciata in formato elettronico secondo uno standard internazionale (e-CMR), cosa che la presente disposizione può già contemplare.
Qualora la Svizzera dovesse in futuro collegarsi alla piattaforma IMI dell’UE per la cooperazione amministrativa, il capoverso 4 autorizza il Consiglio federale a concludere un accordo internazionale. All’Esecutivo deve pertanto essere delegata la facoltà di disciplinare i singoli aspetti, per esempio la competenza nazionale per il coordinamento e i diritti di accesso degli utenti. Come già illustrato nel capitolo 2.1.3, il sistema IMI è una piattaforma che facilita la cooperazione in ambito amministrativo tra le autorità degli Stati membri dell’UE. Nell’ambito dell’attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 al
40 RS 235.1